Bonus pubblicità a rischio blocco: la Commissione Europea ha scritto una warning letter con diverse criticità sul credito d'imposta per gli investimenti incrementali. In arrivo novità per evitare ritardi nell'erogazione del contributo.
Bonus pubblicità a rischio blocco: è il Dipartimento Informazione ed Editoria a comunicare le ultime novità sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.
Dopo la pubblicazione dell’elenco dei soggetti che hanno prenotato l’importo del bonus sugli investimenti pubblicitari, c’è il rischio concreto di un blocco temporaneo dell’agevolazione. La causa è una lettera inviata dalla Commissione Europea contenente una serie di rilievi sul credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati nel 2017 e nel 2018.
Il bonus pubblicità potrebbe configurarsi come un aiuto di Stato indiretto, per gli investimenti del 2017 non avrebbe valore incentivante e il calcolo dei costi di pubblicità ammessi all’erogazione del credito d’imposta non sarebbe coerente con i principi della normativa europea.
Criticità per le quali il Dipartimento Informazione ed Editoria sta valutando le possibili soluzioni alternative, anche di carattere normativo, per consentire la fruizione del credito d’imposta in tempi brevi.
Bonus pubblicità a rischio blocco, lettera dell’UE
È stata pubblicata sul sito del Dipartimento Informazione ed Editoria la warning letter inviata dalla Direzione Generale Concorrenza dell’Unione Europea in merito ai rilievi sul bonus pubblicità erogato per gli investimenti effettuati nel 2017 e nel 2018.
A pochi giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, con i relativi importi di credito d’imposta prenotati, si affaccia l’ipotesi di un blocco temporaneo e di un rinvio.
Sono tre le criticità sottolineate nella lettera dell’UE:
- una prima obiezione riguarda i media che la norma prende in considerazione per l’ammissibilità dei costi pubblicitari al “bonus”: la DG Concorrenza ipotizza che si configuri un aiuto di Stato indiretto, con profili di selettività rispetto ai media non presi in considerazione dalla norma (emittenti radiofoniche e televisive attive a livello nazionale, imprese editoriali stabilite in altri paesi europei o attive su internet);
- una seconda obiezione riguarda gli investimenti per l’anno 2017, per i quali la misura avrebbe carattere sostanzialmente retroattivo, perdendo quindi la sua funzione incentivante;
- i costi della pubblicità sono generalmente classificati come costi di funzionamento (e non di investimento) secondo i principi generali contabili che regolano il bilancio delle imprese, e tale classificazione contabile impedirebbe - al di là della loro finalità sostanziale di consolidamento della posizione dell’impresa sul mercato - di considerarli quale base di calcolo per una misura di aiuto coerente con i principi della normativa europea in materia.
Obiezioni che, secondo il Dipartimento Informazione ed Editoria,
“nascono dalla rigida considerazione dei criteri che ispirano in generale la normativa europea in tema di aiuti di Stato e di concorrenza; criteri che, in questo caso, vanno invece contestualizzati e temperati in considerazione delle peculiarità che distinguono il settore dell’editoria e dell’informazione, nel quale la concorrenza tra imprese di diversi paesi è molto attenuata – anche sotto il profilo delle scelte di investimenti pubblicitari da parte degli operatori economici – in relazione al carattere intrinsecamente “locale” delle pubblicazioni, legate alla lingua del paese di riferimento.”
Criticità che in ogni caso sarà necessario risolvere in tempi brevi. Si ricorda che i beneficiari che hanno avuto accesso alla prima fase di erogazione del bonus pubblicità, in merito per l’appunto agli investimenti effettuati nel 2017, dovranno inviare entro la fine del mese di gennaio 2019 la documentazione sugli investimenti effettuati per poter fruire del credito d’imposta.
Bonus pubblicità, novità normative in arrivo?
La possibilità di un rinvio dei tempi per la piena attuazione del bonus pubblicità si fa concreta. Nonostante il Dipartimento, insieme agli altri soggetti interessati, stia valutando con attenzione le risposte da fornire alla Commissione UE, l’invio di una lettera di contestazione implica l’avvio di “un procedimento complesso, non governabile dall’Amministrazione anche sotto il profilo della tempistica”.
Criticità per le quali si stanno valutando più soluzioni alternative, anche di carattere normativo, per rendere la misura concretamente fruibile in tempi brevi.
L’obiettivo è quello di garantire il rispetto di tempi non eccessivamente differenti rispetto a quelli programmati, con modalità applicative che non entrino in contrasto con i parametri dell’Unione Europea.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus pubblicità a rischio blocco, lettera dell’UE