Bonus prima casa e comunione dei beni: l’acquisto preclude un nuovo accesso a entrambi i coniugi

Rosy D’Elia - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Bonus prima casa e comunione dei beni: l'acquisto agevolato preclude un nuovo accesso ai benefici a entrambi i coniugi, anche se a beneficiare della riduzione delle imposte di registro, catastale e ipotecaria è stato solo uno dei due per la sua parte. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 400 del 1° agosto 2022.

Bonus prima casa e comunione dei beni: l'acquisto preclude un nuovo accesso a entrambi i coniugi

Bonus prima casa e comunione dei beni: se uno dei due coniugi compra un’abitazione usufruendo dei benefici previsti solo per la sua parte, anche l’altro non potrà beneficiare nuovamente della riduzione delle imposte di registro, catastale e ipotecaria per un successivo acquisto.

Ad illustrare le regole è l’Agenzia delle Entrate che, nella risposta all’interpello numero 400 del 1° agosto 2022, arriva a questo chiarimento analizzando un caso pratico.

Bonus prima casa e comunione dei beni: un acquisto agevolato per entrambi i coniugi

Protagonista è un contribuente che sta per stipulare un atto di permuta per cedere la proprietà di un immobile per il quale ha avuto accesso al bonus prima casa, comprato prima del matrimonio e di proprietà esclusiva, per acquistare la piena proprietà di un altro immobile residenziale che si trova nello stesso Comune. L’immobile verrà qualificato come suo bene personale.

Nel frattempo, però, insieme alla moglie ha acquistato in comunione dei beni un’altra abitazione a cui la moglie ha applicato solo per la sua parte le agevolazioni previste: la riduzione dell’imposta di registro dal 9 al 2 per cento, sul valore catastale dell’immobile, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare la possibilità di beneficiare del bonus prima casa per questo nuovo e ultimo acquisto che intende effettuare. Ma con la risposta all’interpello numero 400 del 1° agosto 2022, dall’Amministrazione finanziaria arriva un veto:

“Si ritiene che il precedente acquisto dell’istante e del coniuge relativo all’immobile residenziale in altro Comune, effettuato in regime di comunione legale, per il quale (l’altro) coniuge ha usufruito dell’agevolazione prima casa per la sua quota pari al 50 per cento, risulti ostativo alla fruizione da parte dell’istante medesimo del regime agevolativo in relazione all’immobile da acquistare in sede di permuta, in quanto si produce ope legis un’estensione dell’agevolazione anche in capo allo stesso, seppur non abbia fruito del regime di favore sulla propria quota”.

Bonus prima casa e comunione dei beni: le regole per l’accesso alle agevolazioni

A regolare l’accesso al bonus prima casa è la Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tra le diverse condizioni richieste al momento dell’acquisto per poter beneficiare delle agevolazioni c’è anche quella di non essere titolare, neppure per quote, e anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con gli stessi benefici.

L’acquisto agevolato da parte di uno dei due coniugi in comunione dei beni esclude, quindi, entrambi i coniugi dalla possibilità di accedere al bonus prima casa per i successivi acquisti.

In conclusione, inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica:

“Resta fermo, che è, parimenti, esclusa l’applicabilità dell’agevolazione «prima casa» anche in caso di titolarità, in comunione con il coniuge, di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui si intende acquistare un nuovo immobile”.

Un’altra condizione da rispettare, infatti, è proprio quella di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di un’altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui si trova l’immobile da acquistare.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 400 del 1° agosto 2022
Se si usufruisce dell’agevolazione prima casa prima del matrimonio e il coniuge richiede la suddetta agevolazione su un immobile in comunione legale solo per la propria quota non può essere richiesta dall’altro coniuge una nuova agevolazione anche se si permuta l’immobile di esclusiva proprietà.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network