Bonus energia imprese, accesso all’agevolazione solo per determinati codici ATECO

Tommaso Gavi - Dichiarazione IVA

Per avere accesso al bonus energia, le imprese energivore devono rispettare i requisiti richiesti, compreso quello del codice ATECO dell'attività. Si deve verificare quello indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento

Bonus energia imprese, accesso all'agevolazione solo per determinati codici ATECO

Per beneficiare dei crediti d’imposta calcolati sulla base delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia nel 2022 l’impresa deve rientrare tra gli specifici codici ATECO individuati.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 18 del 13 gennaio 2023, relativa al bonus energia del 1° trimestre 2022 per le imprese gasivore.

Oltre al rispetto degli altri requisiti previsti dal Decreto Sostegni ter, modificati dal Decreto Aiuti, si deve considerare il codice ATECO relativi all’attività prevalente, indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento.

Tale codice deve rientrare tra quelli previsti dal decreto del Ministero della Transizione ecologica numero 541 del 21 dicembre 2021. In caso contrario l’agevolazione non spetta.

Bonus energia imprese, accesso all’agevolazione solo per determinati codici ATECO

Per avere accesso al bonus energia relativo al 1° trimestre 2022, le imprese gasivore devono rientrare negli specifici codici ATECO stabiliti nel decreto del MITE numero 541 del 21 dicembre 2021.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 18 del 13 gennaio 2023, su richiesta di un’azienda che svolge diverse attività individuate da tre diversi codici ATECO, due dei quali non sono inclusi in quelli del decreto indicato.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 18 del 13 gennaio 2023
Credito d’imposta per ’’imprese gasivore’’ previsto dall’articolo 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (’’decreto Sostegni–ter’’) - individuazione del settore di attività di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541.

Nel fornire chiarimenti l’Amministrazione finanziaria richiama la normativa di riferimento e i relativi documenti di prassi.

Ad introdurre l’agevolazione per il 1° trimestre del 2022 per le imprese energivore è l’articolo 15 del Decreto Sostegni ter, dopo le modifiche introdotte dall’articolo 4, comma 1 del Decreto Aiuti.

Per le imprese gasivore è riconosciuto un credito d’imposta del 10 per cento calcolato sull’importo per l’acquisto del gas naturale.

Il requisito da rispettare è che il prezzo abbia subito un aumento superiore al 30 per cento nel 4° trimestre del 2021 rispetto allo stesso trimestre dell’anno 2019.

L’impresa deve, inoltre, operare in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del MITE del 21 dicembre 2021, numero 541.

Tale decreto indica i criteri per l’individuazione delle imprese a forte consumo di gas naturale, ovvero quelle che:

“hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che operano nei settori di cui all’allegato 1 al presente decreto.”

Chiarimenti relativi al credito d’imposta in esame sono già stati forniti con la circolare numero 20 del 16 giugno 2022.

Bonus energia imprese, si deve considerare il codice ATECO dell’attività prevalente

Prima di proseguire con gli ulteriori dettagli dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate è necessario evidenziare che il documento di prassi del 13 gennaio 2023 è successivo alla scadenza per la fruizione dell’agevolazione in compensazione.

Il termine per la compensazione dei bonus energia per il 1° e il 2° trimestre era fissato al 31 dicembre 2022 e non è stato prorogato da alcun provvedimento, a differenza delle scadenze per gli altri trimestri.

Per verificare l’accesso all’agevolazione si deve fare riferimento alle indicazioni fornite dall’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, con delibera del 2 novembre 2022, n. 541.

L’articolo 5, comma 1, del provvedimento ha stabilito quanto di seguito riportato:

“Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 al decreto 21 dicembre 2021, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento.”

Nel caso in questione l’impresa istante non potrà accedere al credito d’imposta dal momento che il codice ATECO relativi all’attività prevalente, indicato nella dichiarazione IVA, non rientra tra quelli dell’elenco dell’allegato 1 del decreto 541 del 2021.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network