Bonus casa under 36, dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo per la compensazione del credito

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus casa under 36, disponibile il codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione dell'importo non fruito con le altre modalità previste. Lo istituisce la risoluzione numero 62 del 27 ottobre 2021. La sequenza di cifre deve essere inserita nella sezione Erario seguendo le istruzioni riportate nel documento di prassi.

Bonus casa under 36, dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo per la compensazione del credito

Bonus casa under 36, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta.

Come spiegato nella risoluzione numero 62 del 27 ottobre 2021, gli acquirenti per ottenere l’importo non fruito dovranno compilare il modello F24 inserendo la sequenza 6928.

Il codice tributo istituito è denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021” e si riferisce alla misura prevista dal decreto Sostegni bis per favorire l’autonomia abitativa dei giovani.

Bonus casa under 36, dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo per la compensazione del credito

Con la risoluzione numero 62 del 27 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per recuperare in compensazione il credito d’imposta previsto dal bonus casa under 36.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 62 del 27 ottobre 2021
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L’agevolazione prevista dai commi da 6 a 10 dell’articolo 64 del decreto Sostegni bis attribuisce un credito d’imposta agli acquirenti, per l’imposta relativa agli atti traslativi a titolo oneroso della prima casa di proprietà.

I requisiti soggettivi da rispettare sono:

  • non aver compiuto 36 anni d’età nell’anno di stipula del rogito;
  • avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

I chiarimenti su diversi aspetti dell’agevolazione sono riportati nella circolare numero 12/E del 14 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il comma 7 dell’articolo 64 del decreto Sostegni bis prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato come segue:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’agevolazione si applica:

  • agli atti di acquisto della prima casa di abitazione, fatta eccezione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9;
  • agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazioni di immobili acquisiti a titolo di abitazione principale.

Tali atti devono essere stipulati tra il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore in vigore del decreto Sostegni bis, e il 30 giugno 2022.

Bonus casa under 36, come compilare il modello F24 con il codice tributo 6928

Per recuperare in compensazione l’importo non fruito come credito del bonus casa under 36 si devono seguire le istruzioni del documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modello F24 si deve inserire il codice tributo riportato nella tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
6928 “Credito d’imposta “prima casa under 36” - art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”

Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario”.

La colonna di riferimento è quella con gli “importi a credito compensati”.

Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, la somma si deve inserire nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, ovvero l’anno del rogito.

Il formato da utilizzare è “AAAA”.

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