Bonus beni strumentali nuovi, quale data considerare per l’investimento alla base del credito d’imposta?

Rosy D’Elia - Imposte

Con il principio di diritto numero 4 del 17 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul bonus beni strumentali nuovi, in particolare si sofferma sulle istruzioni da seguire per individuare la data in cui l'investimento si considera effettuato per l'accesso al credito d'imposta

Bonus beni strumentali nuovi, quale data considerare per l'investimento alla base del credito d'imposta?

Bonus beni strumentali: qual è il momento in cui l’investimento si considera effettuato e si aprono le porte di accesso al credito d’imposta? Dall’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto numero 4 del 17 gennaio 2023, arrivano i chiarimenti sui tempi da tenere presente per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2021.

La valutazione va fatta caso per caso per conoscere la disciplina applicabile. E in particolare la lente di ingrandimento si sofferma sui contratti che non prevedono semplicemente la compravendita, ma anche altre attività.

Bonus beni strumentali nuovi: chiarimenti sul momento di effettuazione dell’investimento

Al centro del principio di diritto numero 4 del 17 gennaio 2023 ci sono le misure previste dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il bonus per beni strumentali nuovi risulta accessibile in misura diversa per gli investimenti effettuati in periodi diversi.

Risulta fondamentale per l’accesso ai benefici, quindi, individuare il momento di effettuazione dell’investimento.

E le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate si soffermano sui tempi da considerare per i contratti che non prevedono un semplice trasferimento del bene oggetto della compravendita ma anche una serie di altre attività, come ad esempio il trasporto o l’installazione.

Per le regole da seguire bisogna far riferimento all’articolo 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Bonus beni strumentali nuovi, quando si considera effettuato l’investimento per l’accesso al credito d’imposta?

La data di consegna o spedizione del bene è il giorno in cui si considera effettuato l’investimento per i beni mobili ai fini dell’accesso al bonus

Tuttavia, sono necessarie delle precisazioni: bisogna far riferimento alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, se il giorno è diverso o successivo, “non si deve
tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà”
.

Se dal contratto non emerge in maniera esplicita la data del trasferimento della proprietà, sarà necessario effettuare una valutazione caso per caso per verificare la volontà delle parti coinvolte di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore.

Nel documento si legge:

“L’analisi degli specifici elementi che connotano la singola fattispecie (rectius, delle puntuali clausole contrattuali che regolano gli investimenti) trascende il perimetro applicativo dell’interpello, che, conformemente alla sua ratio, consiste nel fornire chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alla portata delle norme tributarie invocate e sulla loro applicazione al caso concreto, così da orientare il comportamento del contribuente nel caso specifico, ma non si traduce in un accertamento “di fatto” del momento di effettuazione dell’investimento (attraverso l’appuramento del momento traslativo o costitutivo della proprietà e/o del diritto reale e dell’incidenza dell’adempimento delle ’’ulteriori prestazioni’’ secondo la volontà contrattuale)”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, spetta al contribuente il compito di valutare in base ai principi indicati i singoli contratti per verificare la tipologia di bonus beni strumentali nuovi applicabile al singolo investimento.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 4 del 2023
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Momento di effettuazione dell’investimento – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020

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