Premi INAIL sospesi: i nuovi codici per i versamenti del 16 settembre

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Premi INAIL sospesi, con la circolare numero 35 del 14 settembre 2020 vengono introdotti 16 ulteriori codici da inserire nel modello F24. Le nuove istruzioni fornite dall'istituto arrivano a ridosso della scadenza del 16 settembre 2020. Lo stesso giorno del termine l'INAIL precisa che i versamenti effettuati con i vecchi codici si considerano efficaci.

Premi INAIL sospesi: i nuovi codici per i versamenti del 16 settembre

Premi INAIL sospesi, a ridosso della scadenza del 16 settembre 2020 arrivano i nuovi codici per i versamenti.

Li rende noti la circolare numero 35 del 14 settembre che è stata pubblicata il giorno successivo.

Il documento di prassi introduce 16 codici di versamento per identificare i pagamenti relativi al nuovo piano previsto dal decreto Agosto e potrebbe creare non pochi problemi a professionisti e contribuenti.

La ripresa dei pagamenti e l’inizio della rateizzazione sono stabilite al 16 settembre 2020 e lo stesso giorno l’Istituto ha fatto sapere che i versamenti effettuati con i vecchi codici vengono considerati efficaci.

ANC aveva criticato la circolare INAIL: sarebbe fuori tempo massimo e non terrebbe conto del lavoro dei professionisti.

Premi INAIL sospesi: i nuovi codici per i versamenti del 16 settembre

Riprendono il 16 settembre 2020, i versamenti dei premi INAIL sospesi.

Con la circolare numero 35 del 14 settembre, pubblicata il giorno successivo, vengono resi noti 16 ulteriori codici per l’identificazione dei pagamenti relativi al nuovo piano introdotto dal decreto Agosto.

INAIL - Circolare numero 35 del 14 settembre 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 in materia di ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi e di proroga della riscossione coattiva. Istruzioni operative.

Il riferimento normativo è l’articolo 97 del DL numero 104 del 2020 che permette ai beneficiari di rimodulare i versamenti come segue:

  • il 50% delle somme sospese potranno essere versate in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e la metà restante può essere rateizzata, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021;
  • anche la prima metà delle somme dei premi sospesi può essere versata mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili.

Con la circolare numero 35 l’istituto aggiorna anche le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti, rendendo abbastanza difficile il processo dal momento che i datori di lavoro potrebbero aver già effettuato i pagamenti.

A rassicurare i datori di lavoro che avevano già provveduto ai versamenti arriva la nota INAIL del 16 settembre 2020.

INAIL - Nota del 16 settembre 2020
Circolare 35/2020. Nuovi numeri di riferimento per i versamenti in scadenza il 16 settembre 2020. Precisazioni.

I pagamenti effettuati utilizzando i vecchi codici sono considerati efficaci.

La nota sottolinea infatti quanto segue:

“In merito, anche in relazione alle richieste di chiarimento pervenute e alle notizie apparse sulla stampa, si precisa che l’eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di riferimento precedentemente comunicati con la circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23, non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese e degli altri soggetti assicuranti.”

Le indicazioni arrivano molto tardi per una scadenza che, a volte, interessa versamenti cospicui.

In ogni caso viene reso vano il lavoro dei professionisti che hanno già predisposto e consegnato i modelli ai contribuenti, come spiega ANC.

Nella notizia del 15 settembre l’INAIL sottolinea che:

“Gli interessati devono comunicare all’Inail attraverso l’apposito servizio online di aver effettuato la sospensione dei versamenti e, per chi avesse già presentato la comunicazione di sospensione, a breve, è possibile modificare, sempre attraverso il servizio online, la modalità di pagamento precedentemente prescelta.”

Nella nota si legge anche che le sedi effettueranno i controlli di congruenza tra la modalità di pagamento e i versamenti acquisititi.

Viene dunque ribadita l’importanza del fatto che siano acquisite le comunicazioni relative alle modalità di pagamento prescelte, non appena disponibile il servizio online di comunicazione delle sospensioni dei versamenti e delle modalità di pagamento, che dovrebbe essere operativo per la fine di settembre.

L’istituto ricorda inoltre due ulteriori scadenze:

  • i termini dei versamenti sospesi derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, con scadenza nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 novembre 2020;
  • le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione sono sospese fino al 15 ottobre 2020.

Premi sospesi, ANC: la circolare INAIL fuori tempo massimo

La circolare INAIL sui premi sospesi arriva fuori tempo massimo per ANC, associazione nazionale commercialisti.

Nel comunicato stampa di oggi, 16 settembre 2020, l’associazione di categoria mette in evidenza che il documento di prassi:

“dimostra ancora una volta l’inadeguatezza della Pubblica Amministrazione, che con gran disinvoltura ignora sia il lavoro dei professionisti sia il rispetto nei confronti dei cittadini contribuenti.”

Marco Cuchel, presidente dell’ANC, spiega che la circolare arriva quando i modelli sono stati già predisposti dai professionisti e consegnati ai contribuenti assistiti per il pagamento.

Cuchel, inoltre, dichiara:

“Ci stupiamo ogni volta di comportamenti irragionevoli perché non vogliamo rassegnarci ad una Amministrazione che, in spregio alle norme, agisce senza preoccuparsi minimamente di coloro, contribuenti e professionisti, che si trovano poi a dover scontare i suoi ritardi e le sue inefficienze.”

Il presidente di ANC poi conclude con una richiesta all’INAIL:

“Questa volta chiediamo che sia l’Amministrazione a riparare al danno. Riteniamo necessario che il lavoro svolto dai professionisti non sia vanificato, chiediamo quindi che per i modelli che sono stati già elaborati e trasmessi per la scadenza del 16/9, l’INAIL provveda all’abbinamento in automatico dei versamenti con i nuovi codici introdotti.”

Premi INAIL sospesi: i nuovi codici da inserire nel modello F24

La circolare con le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti dei premi INAIL sospesi introduce ulteriori codici.

Le 16 nuove sequenze di cifre riportate dalla circolare INAIL in questione, che devono essere inseriti nella colonna “numero di riferimento” del modello F24, si aggiungono a quelle già presenti nella precedente circolare numero 23 del 27 maggio 2020.

Il documento di prassi contiene le indicazioni dei piani di ripresa di rateizzazione previsti negli articoli 126 e 127 del decreto Rilancio, il DL numero 34 del 2020, a cui le nuove possibilità del decreto Agosto si affiancano.

Per il versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021 si deve fare riferimento ai seguenti codici riportati nella tabella riassuntiva.

Codice Soggetto interessato
999226 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020
999228 per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto Cura Italia, DL 17 marzo 2020, n. 18, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato
999230 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche
999232 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019
999234 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta
999236 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta
999238 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019
999240 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa

Altri codici devono invece essere utilizzati da chi ha scelto di versare il 50% delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021.

In questo caso si può fare riferimento alla seguente tabella riassuntiva.

Codice Soggetto interessato
999227 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020
999229 per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato
999231 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche
999233 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019
999235 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 6 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta
999237 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta
999239 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019
999241 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa

L’allegato 2 della circolare contiene il riepilogo delle scadenze e degli adempimenti sospesi con i codici da indicare nel modello F24.

INAIL - Allegato 2 alla circolare numero 35 del 14 settembre 2020
Riepilogo ripresa adempimenti e versamenti sospesi Inail aggiornato al DL 104/2020.

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