Bonus affitto imprese turistiche e piscine, pronto il codice tributo per la compensazione con modello F24

Diego Denora - Imposte

Bonus affitto imprese turistiche e piscine, disponibile il codice tributo per la compensazione con modello F24. Lo istituisce la risoluzione numero 51 del 23 settembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Dovranno utilizzarlo i cessionari per beneficiare del credito d'imposta. Le istruzioni per la compilazione del modello.

Bonus affitto imprese turistiche e piscine, pronto il codice tributo per la compensazione con modello F24

Bonus affitto imprese turistiche e piscine, si aggiunge l’ultimo tassello all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per i canoni di locazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

La risoluzione numero 51 dell’Agenzia delle Entrate del 23 settembre 2022 istituisce il codice tributo per la fruizione in compensazione del credito d’imposta.

In base alla norma che prevede l’agevolazione, infatti, il conduttore può cedere il credito d’imposta al conduttore al posto del pagamento dell’affitto, previa accettazione del soggetto.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 30 giugno sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni e con la recente risoluzione si è chiuso il cerchio: sono infatti state fornite la sequenza di cifre per poter beneficiare del credito d’imposta in compensazione con modello F24 e le istruzioni per la compilazione di tale modello.

Bonus affitto imprese turistiche e piscine, pronto il codice tributo per la compensazione con modello F24

L’ultimo passaggio per chiudere il cerchio sul bonus affitto imprese turistiche e piscine arriva con la risoluzione numero 51 del 23 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 51 del 23 settembre 2022
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Il documento di prassi istituisce il codice tributo da inserire all’interno del modello F24 per la compensazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio.

L’agevolazione è destinata a imprese del settore turistico, comprese quelle che rientrano nel codice ATECO 93.11.20 e ai gestori delle piscine per i canoni di locazione versati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il Decreto Rilancio ha stabilito che:

“In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.”

Con il provvedimento del 30 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate sono stati definiti modalità, scadenze per la presentazione delle domande e il contenuto dell’autodichiarazione per attestare il possesso dei requisiti previsti dal quadro temporaneo degli Aiuti di Stato covid, ovvero le Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.

L’utilizzo del credito d’imposta in compensazione è permesso esclusivamente tramite presentazione telematica del Modello F24, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Lo scorso 11 luglio 2022, con la risoluzione numero 37, è stato introdotto il codice tributo 6978, per la compensazione del credito da parte dei beneficiari.

In merito all’agevolazione in questione, l’Amministrazione finanziaria ha inoltre previsto che:

  • la comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione;
  • per ciascun contratto di locazione per il quale si sceglie la cessione del credito, deve essere ceduto l’intero importo;
  • il cessionario deve comunicare l’accettazione del credito ceduto tramite le apposite funzionalità all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Bonus affitto imprese turistiche e piscine, le istruzioni per la compilazione del modello F24 per la compensazione

Per beneficiare in compensazione del credito d’imposta a favore delle imprese turistiche e dei gestori delle piscine, i cessionari dovranno inserire l’apposito codice tributo, riportato nella tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
7741 CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

La sequenza di cifre dovranno essere inserite all’intero del modello F24, che deve essere compilato seguendo le apposite istruzioni.

I codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, le cifre dovranno essere inserite nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Possono essere usati in compensazione sono i crediti risultanti dalle autodichiarazioni con le quali è stata comunicata la cessione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate.

Stando a quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022, i cessionari devono aver comunicato l’accettazione della cessione.

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria mette in evidenza che:

“In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.”

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