Il bonus affitto riconosciuto a titolo di fringe benefit in busta paga annulla la possibilità di ottenere la detrazione nel 730. Una regola che si applica anche in caso di rimborsi parziali
Il bonus affitto erogato dall’azienda e pagato in busta paga non si cumula con la detrazione fiscale “forfettaria”.
Chi nel corso del 2025 ha beneficiato dei fringe benefit fino a 1.000 o 2.000 euro riconosciuti in tutto o in parte ai fini del rimborso dei canoni di locazione, non potrà fruire del bonus fiscale con il modello 730/2026.
La stessa regola si applica in relazione ai fringe benefit fino a 5.000 euro riconosciuti ai neoassunti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro.
Il taglio è netto e, in assenza di indicazioni contrarie da parte dell’Agenzia delle Entrate, si applica a prescindere dal valore del bonus erogato. È l’effetto del calcolo forfettario della detrazione fiscale in dichiarazione.
Bonus affitto in busta paga e detrazione fiscale: lo sconto spetta solo una volta
L’incumulabilità dei fringe benefit e della detrazione fiscale sulle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione è stata più volte ribadita dall’Agenzia delle Entrate, in primis con la circolare n. 5/2024.
In vista dell’avvio della stagione del modello 730 precompilato 2026 è tuttavia utile tornare sul tema, guardando alle istruzioni specifiche pubblicate dall’Agenzia.
Vale innanzitutto la pena ricordare che nel perimetro dei fringe benefit esenti fino alla soglia di 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e fino a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, rientrano anche le somme rimborsate dal datore di lavoro per i canoni di locazione, per gli interessi passivi sul mutuo, così come i costi delle bollette di luce, acqua e gas.
In aggiunta, per il 2025 è stato introdotto un regime transitorio di esenzione per i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel corso dell’anno. Consiste in un fringe benefit “autonomo” fino a 5.000 euro, riconosciuto per il pagamento o il rimborso dei canoni di locazione dei titolari di redditi fino a 35.000 euro in caso di trasferimento della residenza per motivi di lavoro.
In ambedue i casi l’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni di compilazione del modello 730/2026, evidenzia chiaramente che in relazione alle spese rimborsate il contribuente non potrà beneficiare di altre forme di agevolazione, e quindi della detrazione dei canoni di locazione relativi all’abitazione principale.
Il motivo è chiaro: rientrano tra le spese detraibili esclusivamente quelle rimaste effettivamente a carico del contribuente, requisito che non sussiste in caso di successivo rimborso da parte dell’azienda nell’ambito della normativa sui fringe benefit.
Fringe benefit solo per una parte dell’affitto? Sulla detrazione resta il veto
Il divieto di cumulo crea un cortocircuito logico in relazione alle spese relative ai canoni di locazione.
La detrazione è infatti riconosciuta non in percentuale ma in misura forfettaria - quindi fissa - a prescindere dal valore del canone complessivo corrisposto nel corso dell’anno.
L’importo della detrazione non è quindi calibrato in base all’importo speso, bensì tenuto conto della tipologia di contratto e di ulteriori requisiti specifici (come il reddito percepito).
Questo aspetto rende pertanto complessa (e controversa) la gestione del divieto di cumulo rispetto ai fringe benefit in caso di rimborso parziale da parte del datore di lavoro.
Se, ad esempio, nel 2025 è stato riconosciuto il rimborso di una sola mensilità d’affitto nell’ambito dei fringe benefit, allo stato attuale si perde la detrazione integralmente, pur essendo rimasta a carico del contribuente la spesa relativa alle ulteriori quote pagate per la locazione.
Un rimborso parziale rischia quindi di far venir meno il presupposto per fruire del beneficio forfettario in dichiarazione dei redditi, rendendo paradossalmente sconveniente accettare un benefit aziendale.
Si tratta tuttavia di un punto critico, sul quale l’Agenzia delle Entrate non ha ad oggi fornito chiarimenti specifici.
La disciplina cambia per quel che riguarda gli interessi passivi sul mutuo: in tal caso infatti la detrazione è calibrata in base alla spesa sostenuta, ed è pari al 19 per cento fino al limite di 4.000 euro. Appare quindi evidente che, in caso di fringe benefit riconosciuti a rimborso parziale degli interessi corrisposti, resterà possibile per il contribuente fruire dello sconto IRPEF per la quota rimasta a proprio carico.
Uno “scomputo” che ad oggi non è percorribile per quel che riguarda gli affitti e, vale la pena evidenziarlo, dall’Agenzia delle Entrate non sono arrivate al momento indicazioni di dettaglio o “soluzioni” pratiche.
Rispetto al blocco totale della detrazione, si potrebbe prevedere l’applicazione di un criterio di “proporzionalità”, mantenendo la detrazione forfettaria ridotta in base ai mesi rimasti effettivamente a carico.
Una scelta che garantirebbe al contribuente la possibilità di beneficiare di uno sconto fiscale sull’affitto effettivamente rimasto a proprio carico.
L’importanza della gestione dei documenti, tra buste paga e 730
Il coordinamento tra fringe benefit e detrazioni impone di prestare attenzione non solo alla fase di presentazione del modello 730/2026, ma anche alla gestione documentale in caso di successivi controlli formali sulle spese indicate in dichiarazione.
La richiesta della detrazione dell’affitto corrisponde, secondo quanto fin qui analizzato, a una dichiarazione implicita dell’assenza di fringe benefit erogati dall’azienda per i medesimi costi nel corso del 2025.
In caso di verifiche, l’Agenzia delle Entrate potrà attingere ai dati contenuti nella CU 2026 e in particolare nei punti 474 o 475 relativi ai fringe benefit di 1.000 o 2.000 euro e al bonus neoassunti fino a 5.000 euro.
Qualora dall’incrocio dei dati emerga la presenza di benefit erogati, l’onere della prova verrebbe ribaldato interamente sul contribuente.
Se la CU 2026 indica, ad esempio, 800 euro di fringe benefit, l’Agenzia delle Entrate potrebbe presumere che tale somma sia stata utilizzata per abbattere i canoni di locazione. Per mantenere la detrazione forfettaria (es. i 300 euro per il canone libero), il contribuente deve essere in grado di esibire la documentazione che specifichi la tipologia di costi rimborsati diversi da quelli relativi all’affitto.
Sarà fondamentale conservare ad esempio le fatture relative alle bollette elettriche o idriche incluse nel perimetro dei fringe benefit e di importo corrispondente alle somme indicate nella Certificazione Unica, per dimostrare il perimetro effettivo dei rimborsi riconosciuti.
Su questo punto è bene evidenziare che i fringe benefit possono essere riconosciuti anche per il pagamento delle bollette relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Una flessibilità che consente di correre ai ripari in caso di controlli. In assenza di documenti di prova, il rischio è di dover restituire le somme ottenute in detrazione, comprensive di sanzioni e interessi.
Un effetto paradosso legato alla semplificazione del welfare aziendale, che impone al contribuente di prestare particolare attenzione non solo in fase di presentazione del modello 730, ma anche successivamente per poter rispondere ad eventuali richieste di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il bonus affitto in busta paga annulla la detrazione nel modello 730