Bonus 150 euro stagionali, requisiti e chi deve presentare domanda INPS

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Bonus 150 euro ai lavoratori stagionali, nel Decreto Aiuti ter doppio binario per l'accesso all'indennità una tantum di novembre. Non tutti dovranno presentare domanda INPS e per individuare la platea dei beneficiari si guarderà ai percettori delle indennità Covid. Focus su requisiti e modalità d'accesso.

Bonus 150 euro stagionali, requisiti e chi deve presentare domanda INPS

Il bonus di 150 euro spetterà anche ai lavoratori stagionali. A prevederlo è il Decreto Aiuti ter che introduce un nuovo contributo una tantum contro l’aumento dei prezzi e delle bollette.

Per i lavoratori stagionali si crea un doppio binario: non tutti dovranno presentare domanda INPS per il pagamento dell’indennità, ma in alcuni casi sarà l’Istituto a individuare chi ne avrà diritto.

Per una prima scrematura dei soggetti in possesso dei requisiti si guarderà alla platea dei percettori dei bonus Covid.

Spazio poi ai nuovi beneficiari che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto Aiuti ter, avranno diritto al bonus di 150 euro solo previa presentazione di un’apposita domanda all’INPS.

Soffermiamoci quindi nel dettaglio sulle regole da tenere a mente.

Bonus 150 euro stagionali, requisiti e chi deve presentare domanda INPS

Riprendendo quanto già previsto per il bonus di 200 euro, il Decreto Aiuti ter include nella platea dei beneficiari del bonus di 150 euro anche i lavoratori stagionali.

Stando a quanto previsto dal testo in bozza attualmente disponibile, l’indennità sarà riconosciuta ai lavoratori che nel corso del 2021 hanno percepito uno dei bonus Covid previsti dall’articolo 10, commi da 1 a 9 del decreto legge n. 41/2021 e dell’articolo 42 del decreto legge n. 73/2021.

Per quel che riguarda gli stagionali, si tratta dei dipendenti e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e di settori diversi e dei dipendenti a tempo determinato del turismo.

In particolare, tra questi vi rientrano gli stagionali con almeno 30 giornate di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021 o il 26 maggio 2021, non titolari di pensione, altro lavoro dipendente o Naspi.

Questi i percettori dei bonus di 2.400 euro e di 1.600 euro previsti rispettivamente dai decreti Sostegni e Sostegni bis, destinatari ora della nuova indennità di 150 euro prevista dal Decreto Aiuti ter.

Il pagamento sarà effettuato d’ufficio dall’INPS, secondo le medesime modalità adottate per l’erogazione delle indennità Covid-19.

Domanda necessaria invece per i nuovi beneficiari del bonus di 150 euro per gli stagionali.

Bonus 150 euro per gli stagionali, chi deve fare domanda INPS

Nella platea dei beneficiari del bonus di 150 euro rientreranno anche i lavoratori stagionali con almeno 50 giornate di lavoro nel 2021.

Questa l’ulteriore categoria individuata dal Decreto Aiuti ter, che prevede:

“L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021”

Gli stagionali a tempo determinato e gli intermittenti avranno quindi diritto al pagamento del bonus di 150 euro previa presentazione di un’apposita domanda telematica all’INPS. Dopo la pubblicazione del testo del Decreto Aiuti ter sarà l’Istituto a fornire le istruzioni operative di riferimento.

Un aspetto da evidenziare riguarda i requisiti reddituali: agli stagionali e agli intermittenti con almeno 50 giornate di lavoro nel corso del 2021 è richiesto il rispetto del limite di reddito di 20.000 euro, da considerarsi esclusivamente in relazione alle somme derivanti dal rapporto di lavoro che fa scattare il diritto al bonus di 150 euro.

In ogni caso l’indennità una tantum sarà erogata una sola volta a ciascun avente diritto, anche se rientrante in più categorie beneficiarie.

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