Blocco licenziamenti, non vale per i dirigenti: la lettura del Tribunale di Roma

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Blocco dei licenziamenti, non vale per i dirigenti: il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3605/2021 dà una lettura sistematica della misura, controbilanciata dall'accesso agli ammortizzatori sociali che, non essendo previsti per i manager, li esclude anche dal divieto.

Blocco licenziamenti, non vale per i dirigenti: la lettura del Tribunale di Roma

Il blocco dei licenziamenti non vale per i dirigenti: il loro mantenimento in servizio non è controbilanciato dalla possibilità di accesso, da parte del datore di lavoro, agli straordinari ammortizzatori sociali previsti in tempo di Covid.

Questa è la lettura sistematica offerta dal Tribunale di Roma che, con la sentenza numero 3605 del 19 aprile 2021 riportata dal Sole24ore, dà un’interpretazione basata sulla ratio generale dei provvedimenti emergenziali.

In questi mesi, infatti, il blocco dei licenziamenti è stato sempre accompagnato dalla facoltà per le aziende in difficoltà di ricorrere agli ammortizzatori sociali, in favore però dei dei dipendenti e non dei dirigenti.

In buona sostanza, l’impossibilità per le aziende di esercitare il diritto di recedere dal rapporto di lavoro, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, è sempre stata controbilanciata dal ricorso a tali strumenti.

Viceversa, per i dirigenti questo controbilanciamento non esiste e a fronte di un loro eventuale divieto di licenziamento i costi per il loro mantenimento in servizio sono tutti a carico dell’azienda. Tanto più che lo stipendio di un dirigente, più alto rispetto a quello degli altri, pesa non poco sulle finanze del datore di lavoro.

Blocco licenziamenti, non vale per i dirigenti: la lettura del Tribunale di Roma

Il veto sui licenziamenti, introdotto dall’articolo 46 del Decreto Cura Italia e più volte prorogato, non si applica alla categoria dei dirigenti. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza numero 3605 del 19 aprile 2021.

Alla base della decisione vi è la ratio della normativa emergenziale per cui il veto non può essere slegato dal corrispondente sostegno della cassa integrazione guadagni offerto alle aziende.

Con riguardo ai dirigenti detto binomio non può stare in piedi, poiché a questi ultimi non è consentita, almeno in pendenza del rapporto di lavoro, di accedere agli ammortizzatori sociali. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui venisse esteso il blocco dei licenziamenti anche ai dirigenti, il datore di lavoro si ritroverebbe nella condizione di non poter reperire una soluzione sostitutiva (...) che permetta loro di garantire reddito a tutela occupazionale senza costi aggiuntivi”.

Si legge nella sentenza numero 3605.

Tribunale di Roma- sentenza numero 3605 del 19 aprile 2021
Scarica la sentenza su applicazione blocco dei licenziamenti ai dirigenti d’azienda

Insomma, la simmetria tra blocco dei licenziamenti e intervento della collettività generale, sotto forma di Cigo-Covid 19 e delle sue articolazioni, renderebbe il complessivo sistema ragionevole.

Viceversa, lo stesso discorso non può essere fatto per i dirigenti rispetto ai quali, non potendo i datori di lavoro fruire degli ammortizzatori, si determinerebbe uno squilibrio inaccettabile.

Blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali: la doppia proroga

Il fil rouge tra l’impossibilità di licenziare i propri dipendenti e il ricorso alla cassa integrazione diventa ancora più evidente se si pensa ai due diversi termini di durata del blocco previsti dal Decreto Sostegni.

Questo provvedimento, in risposta al perdurare della crisi pandemica, ha infatti prorogato ulteriormente la misura interdittiva ma, al contempo, ha fissato due differenti deadline: una doppia scadenza in base all’impiego o meno, da parte delle aziende, degli ammortizzatori sociali, proprio a riprova del collegamento intrinseco tra i due strumenti.

In particolare, i datori di lavoro potranno avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo a partire dalle date seguenti:

Questa, quindi, è la formula “a due velocità” individuata dal legislatore per porre fine al blocco dei licenziamenti che dia un po’ di tregua ai datori di lavoro, da un parte e che non travolga completamente i lavoratori, dall’altra.

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