Chiude la tregua estiva la ripartenza dei termini per gli avvisi bonari: dal 5 settembre riprende a decorrere il termine di 60 giorni per il pagamento o per fornire risposte ai controlli dell'Agenzia delle Entrate
La ripartenza dei termini per gli avvisi bonari chiude ufficialmente il periodo della tregua estiva dagli adempimenti fiscali.
Partita dal 1° agosto, la sospensione dei termini per il pagamento e la trasmissione di chiarimenti relativi alle comunicazioni di irregolarità notificate dall’Agenzia delle Entrate si conclude il 4 settembre.
Dal giorno successivo torna quindi a decorrere il conteggio dei 60 giorni a disposizione per mettersi in regola, con l’effetto pratico di un “margine aggiuntivo” per gli avvisi bonari notificati nei mesi precedenti allo stop feriale.
Gli avvisi bonari chiudono la tregua estiva: dal 5 settembre riparte il contatore
Sono in totale 35 i giorni di sospensione dei termini per il pagamento degli avvisi bonari.
La norma, contenuta nell’articolo 7-quater, comma 17, del decreto legge n. 193/2016, prevede lo stop al termine per i versamenti o la trasmissione di chiarimenti per le comunicazioni di irregolarità (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72) dal 1° agosto al 4 settembre.
Dal 5 settembre il conteggio ricomincia a scorrere o parte da zero per gli atti ricevuti ad agosto.
Vale la pena ricordare che, dal 1° gennaio 2025, i giorni in totale a disposizione sono passati da 30 a 60, per effetto delle novità contenute nell’articolo 3 del decreto legislativo n. 108/2024.
In questo lasso di tempo, il contribuente può versare le somme dovute o richiederne la rateizzazione, beneficiando della riduzione a un terzo della sanzione amministrativa prevista. In aggiunta, entro lo stesso termine è possibile ricorrere in autotutela per richiedere l’annullamento o la rettifica dell’atto tramite CIVIS o presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Superati i 60 giorni concessi (che diventano 90 per gli avvisi bonari recapitati agli intermediari delegati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali), le somme sono automaticamente iscritte a ruolo. L’onere della recupero passa quindi all’Agenzia delle Entrate Riscossione, con l’avvio dell’iter per la notifica della cartella esattoriale.
Dopo la tregua estiva, come calcolare i 60 giorni per gli avvisi bonari
Da quanto sopra, è quindi evidente che rispettare i tempi risulta fondamentale e mettere insieme i pezzi dopo la tregua estiva è ancor più importante.
Proviamo quindi a fare due esempi pratici per capire come ripartire con il countdown dal 5 settembre.
Immaginiamo il caso di un avviso notificato prima del periodo di sospensione (ad esempio il 15 luglio).
Dal 16 luglio al 31 luglio sono trascorsi 16 dei 60 giorni complessivi a disposizione. Il conteggio si è interrotto dal 1° agosto al 4 settembre. Dal 5 settembre riparte quindi il contatore dei 44 giorni residui, che portano la data limite per adempiere al 18 ottobre.
Ipotizziamo inoltre il caso di un avviso bonario notificato durante il periodo di sospensione (es. 10 agosto). In questo caso la situazione è più lineare: tenuto conto del periodo di sospensione fino al 4 settembre, il calcolo dei 60 giorni parte ex novo dal 5 settembre e si potrà pagare beneficiando della riduzione delle sanzioni fino al 3 novembre.
Nessuna sospensione per le rate successive alla prima
Un ulteriore nota da evidenziare riguarda il perimetro della sospensione estiva. La tregua dal 1° agosto al 4 settembre riguarda esclusivamente il primo pagamento, in un’unica soluzione o mediante dilazione.
Per le rate successive non c’è nessuno stop.
Anche nelle settimane più calde dell’estate non hanno subito ritocchi le scadenze per versare le somme dovute, sulla base del piano di ammortamento concesso dall’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Avvisi bonari, riparte il countdown: come calcolare i 60 giorni dopo lo stop estivo