Proroga feriale scadenze fiscali 2024: come funziona per versamenti, documenti e avvisi bonari

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Verso l'avvio della sospensione feriale delle scadenze fiscali: proroga per gli adempimenti dal 1° al 20 agosto 2024. Come funziona lo stop feriale e quali sono le regole relative alla tregua dai controlli

Proroga feriale scadenze fiscali 2024: come funziona per versamenti, documenti e avvisi bonari

Proroga feriale dal 1° al 20 agosto 2024 per le scadenze fiscali e stop ai controlli fino al 4 settembre.

Il mese di agosto rappresenta da sempre un periodo di tregua anche sul fronte degli adempimenti e dei versamenti nei confronti del Fisco.

Per quel che riguarda i pagamenti, le somme in scadenza nel periodo della sospensione feriale restano di fatto congelati e pertanto potranno essere effettuati senza l’applicazione di sanzioni entro martedì 20 agosto.

Il mese di agosto segna l’avvio della “tregua estiva” del Fisco anche per quel che riguarda gli avvisi bonari e l’invio di informazioni e documenti richiesti a seguito di controlli che, per effetto delle novità introdotte dal decreto fiscale n. 193/2016, restano congelati fino al 4 settembre.

Regole alle quali si affiancano le novità introdotte nell’ambito della riforma fiscale, che ha congelato l’attività di invio di comunicazioni di irregolarità e lettere di compliance per tutto il mese di agosto.

La proroga feriale si applica anche ai termini processuali relativi alla giustizia tributaria, che si interrompono fino al 31 agosto e riprenderanno a decorrere a partire dal 1° settembre.

Facciamo quindi il punto su come funziona la proroga feriale delle scadenze in ambito fiscale.

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Proroga feriale scadenze fiscali dal 1° al 20 agosto 2024

La proroga feriale rinvia le scadenze fiscali che cadono nel periodo compreso dal 1° al 20 agosto 2024.

Secondo quanto previsto dall’articolo 3-quater del decreto legge n. 16/2012,

“Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”

In sostanza, dichiarazioni e F24 in scadenza nel periodo della sospensione feriale dei termini sono automaticamente differiti al 20 agosto, data entro la quale sarà possibile adempiere senza l’applicazione di sanzioni e maggiorazioni.

Proroga feriale per avvisi bonari, documenti e informazioni all’Agenzia delle Entrate fino al 4 settembre

Alla proroga delle scadenze fiscali si affianca quella più lunga relativa all’invio di informazioni e documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una misura introdotta a partire dal 2017, per effetto delle novità previste dal decreto fiscale n. 193/2016.

L’articolo 7-quater, al comma 16, dispone che:

“I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”

Tutti i termini relativi all’invio di documenti e altre informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, al pari degli altri enti, sono quindi congelati nel periodo compreso dal 1° agosto al 4 settembre.

È altresì sospeso per il medesimo periodo anche il termine di 30 giorni per il pagamento degli avvisi bonari, ossia le comunicazioni di irregolarità trasmesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici, così come quelle inviate dopo controlli i controlli formali e relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Restano esclusi dalla sospensione feriale i documenti e le informazioni collegati a richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica e relativi alle procedure di rimborso IVA.

Sospensione feriale anche per le lettere dell’Agenzia delle Entrate

Si applica già dall’anno in corso la tregua estiva dai controlli dell’Agenzia delle Entrate, introdotta con l’articolo 10 del decreto legislativo n. 1/2024.

Nel periodo dal 1° al 31 agosto l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare ai contribuenti:

  • le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis del DPR n. 633 del 1972;
  • le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
  • le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
  • le lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Le stesse regole si applicano inoltre anche ne periodo delle festività natalizie, e quindi dal 1° al 31 dicembre.

Dalla tregua feriale restano in ogni caso esclusi gli atti ritenuti indifferibili e urgenti e così come chiarito nella circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta a titolo esemplificativo delle seguenti casistiche:

  • situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
  • invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
  • invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Anche in caso di indifferibilità o urgenza, resta in ogni caso in campo la sospensione del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute in caso di controlli del Fisco, operativo fino al 4 settembre.

Se quindi ad esempio l’Agenzia delle Entrate provvederà in ogni caso all’invio di comunicazioni di irregolarità relativi al controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi nel corso del periodo di sospensione, il termine di 30 giorni per il pagamento inizierà a decorrere dal 5 settembre.

Proroga feriale per i termini processuali: si riparte il 1° settembre

Anche i termini processuali sono sospesi nel mese di agosto.

Dal 1° al 31 del mese restano quindi congelate le scadenze previste nell’ambito del contenzioso tributario, che riprenderanno a decorrere a partire dal 1° settembre.

Per un mese intero è quindi sospesa la decorrenza dei termini relativi, ad esempio, ai 60 giorni di tempo per l’impugnazione dell’atto.

Nella pratica, se il decorso del termine inizia durante il periodo della sospensione feriale, il conteggio dovrà avvenire dal 1° settembre, e ci sarà tempo fino al 31 ottobre per l’impugnazione dell’atto.

Se invece la decorrenza del termine è precedente al periodo di sospensione, il conteggio dei giorni si interrompe durante il mese di agosto, per poi riprendere a partire dal 1° settembre.

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