Anche il Fisco si prende un periodo di ferie: a partire dal 1° agosto è prevista la sospensione delle scadenze, con la contestuale proroga dei termini previsti nelle settimane clou dell'estate
Anche il Fisco va in ferie e nel mese di agosto sono sospesi i termini legati alle scadenze fiscali.
La proroga feriale parte dal 1° del mese e, fino al 20 agosto, consentirà di spostare in avanti i pagamenti dovuti, dalle ritenute IRPEF all’IVA.
Lo stop feriale si applica anche ai controlli, con la sospensione fino a settembre delle risposte all’Agenzia delle Entrate.
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Proroga feriale scadenze fiscali dal 1° al 20 agosto 2026
La proroga feriale rinvia le scadenze fiscali che cadono nel periodo compreso dal 1° al 20 agosto 2026.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3-quater del decreto legge n. 16/2012,
“Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”
In sostanza, dichiarazioni e F24 in scadenza nel periodo della sospensione feriale dei termini sono automaticamente differiti al 20 agosto, data entro la quale sarà possibile adempiere senza l’applicazione di sanzioni e maggiorazioni.
Si ricorda che quest’anno la ripartenza della routine fiscale sarà caratterizzata dall’appuntamento con le imposte per le partite IVA che hanno optato per il differimento. Attenzione però al calcolo della maggiorazione, che raddoppia e passa dallo 0,40 per cento allo 0,80 per cento per i versamenti effettuati dopo il 20 luglio.
Proroga feriale per avvisi bonari, documenti e informazioni all’Agenzia delle Entrate fino al 4 settembre
Alla proroga delle scadenze fiscali si affianca quella più lunga relativa all’invio di informazioni e documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di una misura introdotta a partire dal 2017, per effetto delle novità previste dal decreto fiscale n. 193/2016.
L’articolo 7-quater, al comma 16, dispone che:
“I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”
Tutti i termini relativi all’invio di documenti e altre informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, al pari degli altri enti, sono quindi congelati nel periodo compreso dal 1° agosto al 4 settembre.
È altresì sospeso per il medesimo periodo anche il termine di 30 giorni per il pagamento degli avvisi bonari, ossia le comunicazioni di irregolarità trasmesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici, così come quelle inviate dopo controlli i controlli formali e relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Restano esclusi dalla sospensione feriale i documenti e le informazioni collegati a richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica e relativi alle procedure di rimborso IVA.
Proroga delle risposte ai controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi 2024
Il periodo estivo concede una tregua anche sul fronte dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023.
Come comunicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’Agenzia delle Entrate valuterà la documentazione anche oltre il termine di 30 giorni indicato nelle comunicazioni di controllo ex art-36-ter del DPR n. 600/1973.
Dal punto di vista pratico, quindi, si potrà arrivare fino a metà settembre per inviare i documenti richiesti all’Agenzia delle Entrate e i chiarimenti hanno forza retroattiva: anche per i termini scaduti in questi giorni vale la flessibilità estiva garantita dal Fisco.
Sospensione feriale anche per le lettere dell’Agenzia delle Entrate
È inoltre operativa la tregua estiva dai controlli dell’Agenzia delle Entrate, introdotta con l’articolo 10 del decreto legislativo n. 1/2024.
Nel periodo dal 1° al 31 agosto l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare ai contribuenti:
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis del DPR n. 633 del 1972;
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
- le lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Le stesse regole si applicano inoltre anche nel periodo delle festività natalizie, e quindi dal 1° al 31 dicembre.
Dalla tregua feriale restano in ogni caso esclusi gli atti ritenuti indifferibili e urgenti. Si tratta a titolo esemplificativo delle seguenti casistiche:
- situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
- invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
- invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
Anche in caso di indifferibilità o urgenza, resta in ogni caso in campo la sospensione del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute in caso di controlli del Fisco, operativo fino al 4 settembre.
Se quindi ad esempio l’Agenzia delle Entrate provvederà in ogni caso all’invio di comunicazioni di irregolarità relativi al controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi nel corso del periodo di sospensione, il termine di 30 giorni per il pagamento inizierà a decorrere dal 5 settembre.
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Proroga feriale per i termini processuali: si riparte il 1° settembre
Anche i termini processuali sono sospesi ad agosto.
Dal 1° al 31 del mese restano quindi congelate le scadenze previste nell’ambito del contenzioso tributario, che riprenderanno a decorrere a partire dal 1° settembre.
È quindi sospesa la decorrenza dei termini relativi, ad esempio, ai 60 giorni di tempo per l’impugnazione dell’atto.
Nella pratica, se il decorso del termine inizia durante il periodo della sospensione feriale, il conteggio dovrà avvenire dal 1° settembre, e ci sarà tempo fino al 31 ottobre per l’impugnazione dell’atto.
Se invece la decorrenza del termine è precedente al periodo di sospensione, il conteggio dei giorni si interrompe durante il mese di agosto, per poi riprendere a partire dal 1° settembre.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tregua d’agosto: come funziona la proroga feriale delle scadenze fiscali