Visto di conformità per i soci di società tra professionisti (STP) che detengono il controllo dei diritti di voto. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10/E del 4 marzo 2022 specifica i requisiti richiesti, alla luce delle indicazioni dell'Autorità Garante per la Concorrenza.

Visto di conformità, per i soci di società tra professionisti l’abilitazione si semplifica.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10/E del 4 marzo 2022, tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità vi rientrano anche i soci di STP regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e nel relativo ordine professionale.
Non conta che la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da professionisti iscritti ai relativi albi. Basta che i soci detengano il controllo dei diritti di voto, e che possano quindi esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie.
Un cambio di passo rispetto a quanto indicato nella risoluzione n. 23/E/2016, che allinea quindi le regole alle indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Visto di conformità, abilitati i soci di STP con controllo dei diritti di voto
Si fanno meno stringenti le regole da rispettare per i soci di società tra professionisti ai fini dell’apposizione del visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate consente l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità dei soci di STP che risultano validamente iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, anche nel caso in cui la maggioranza del capitale sociale non sia detenuta dai professionisti iscritti nei relativi albi.
Secondo quanto evidenziato nella risoluzione n. 10/E del 4 marzo 2022, a tal fine basterà che i soci detengano:
“il controllo dei diritti di voto della STP garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie”
Un orientamento che supera in parte quanto previsto dalla precedente risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016, secondo la quale si riteneva fosse necessario che i soci costituissero la maggioranza, e in parallelo detenessero la maggioranza del capitale sociale della STP, ai fini dell’iscrizione del socio tra i soggetti abilitati al visto di conformità.
Il doppio requisito della maggioranza dei due terzi e della partecipazione al capitale sociale viene quindi meno.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 10/E del 4 marzo 2022
- Articolo 10, comma 4, lettera b), legge 12 novembre 2011, n. 183 - Ulteriori chiarimenti in merito alla S.t.p. esercente attività di assistenza fiscale - Rilascio del visto di conformità ex articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Visto di conformità ai soci di STP: meno vincoli per l’abilitazione
È stata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Marcato a segnalare al Ministero dello Sviluppo Economico e della Giustizia la possibilità che il doppio vincolo fosse lesivo della libera concorrenza.
Per cogliere le opportunità della normativa in materia di società tra professionisti, l’AGCM ha quindi sollecitato una modifica alla normativa di riferimento, prevista dall’articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011, al fine di considerare alternativi e non cumulativi i requisiti della maggioranza di 2/3 per teste e per quote di capitale.
La necessità di limitare la capacità decisionale di soci non professionisti, per evitare che possano influire su scelte strategiche e funzionali alle prestazioni professionali, può essere garantita da diversi strumenti previsti dal Codice Civile, quali patti parasociali o clausole statuali.
L’Autorità Garante ha quindi richiesto un intervento del Legislatore sull’articolo 10, comma 4 della Legge n. 183/2011, che chiarisca i requisiti previsti. Un intervento che ad oggi non c’è stato, e pertanto l’Agenzia delle Entrate anticipa le novità.
Anche quanto la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, ma nei patti parasociali è disposto che i soci certificatori detengono il diritto di voto, viene garantito il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica della STP.
Un’apertura che consente quindi ai soci di STP di essere abilitati al rilascio del visto di conformità anche se la maggioranza del capitale sociale è detenuto da soggetti diversi, a patto di mantenere il controllo del diritto di voto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Visto di conformità, abilitati i soci di STP con controllo dei diritti di voto