Gli ausiliari dell’imprenditore: institore, procuratori e commessi

Cristina Cherubini - Diritto societario

L'imprenditore al fine di poter svolgere la propria attività commerciale si avvale di una serie di ausiliari i quali possono essere subordinati o autonomi. In questa sede andremo ad analizzare quelli considerabili come interni all'azienda e quindi legati ad essa con un rapporto di subordinazione.

Gli ausiliari dell'imprenditore: institore, procuratori e commessi

Chi sono gli ausiliari dell’imprenditore?

Lo svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’imprenditore necessita spesso della collaborazione di altri soggetti i quali possono essere interni o esterni all’azienda stessa.

Nel caso in cui essi sia interni, saranno ad essa legati da rapporti di subordinazione, e tra le figure potenzialmente presenti troviamo l’institore, il procuratore e il commesso.

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La presenza di tali figure dipende anche dalla struttura dell’azienda considerata.

Un’azienda di medie dimensioni avrà difatti una maggiore necessità organizzativa di avvalersi di tutte e tre le categorie di ausiliari al fine di poter implementare una gestione più efficiente ed efficace.

Gli ausiliari dell’imprenditore, l’institore: chi è e quali sono le sue responsabilità

La figura dell’institore è disciplinata dal titolo II “del lavoro nell’impresa” del libro V “del lavoro” del codice civile, dall’articolo 2203 all’articolo 2205.

L’art. 2203 del codice civile riporta la definizione di tale figura parafrasandola nel seguente modo:

È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di umpresa commerciale.

Volendo passare subito ad una prospettiva concreta facendo alcuni esempi, l’institore in un’azienda non è altro che il direttore generale, sia esso della sede principale o di un ramo dell’azienda, ma è colui che dirige per conto dell’imprenditore il business.

Si tratta di una figura subordinata e interna all’azienda ma di rango superiore rispetto agli altri dipendenti, sulla quale gravano una serie di responsabilità e orbitano poteri simili a quelli dell’imprenditore stesso. Si tratta quindi del vertice della gerarchia occupazionale.

Nel caso in cui l’institore sia unico e a lui sia demandata la gestione dell’intera azienda, esso dovrà rispondere unicamente e direttamente all’imprenditore, mentre se vi fossero più institori, questi dovranno agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

Nel caso in cui a egli sia affidata una filiale o un ramo dell’impresa come previsto dall’ex articolo 2203 comma 2 del codice civile, si potrà trovare in posizione subordinata rispetto ad un altro institore, ad esempio il direttore generale dell’intera impresa.

L’institore dovrà rispettare i seguenti obblighi e responsabilità, così come previsto dal codice civile all’art. 2205:

  • è tenuto insieme all’imprenditore all’adempimento degli obblighi d’iscrizione nel registro delle imprese;
  • è tenuto insieme all’imprenditore alla corretta tenuta delle scritture contabili;
  • in caso di fallimento dell’imprenditore saranno applicate anche nei confronti dell’institore le sanzioni penali a carico del fallito;

L’institore possiede anche dei poteri che le altre figure non hanno, quali:

  • il potere di rappresentanza sostanziale anche senza espressa procura;
  • il potere di rappresentanza processuale.

Tali poteri si sostanziano rispettivamente nel poter compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa o del ramo al quale è preposto, ad esclusione degli atti che esulano dalla gestione dell’impresa, ad esempio la vendita o l’affitto dell’azienda oppure il cambiamento dell’oggetto dell’attività e non può vendere oppure ipotecare i beni immobili del preponente se non è stato specificamente autorizzato.

Mentre nel caso della rappresentanza processuale, l’institore può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto per le obbligazioni che dipendono da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa alla quale è preposto quindi non soltanto per gli atti compiuti da lui ma anche per gli atti posti in essere direttamente dall’imprenditore.

Gli ausiliari dell’imprenditore, il procuratore: ruolo e responsabilità

Il ruolo del procuratore è delineato nell’art. 2209 del titolo II “del lavoro nell’impresa” del libro V “del lavoro” del codice civile.

“Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso”

Anche in questo caso partendo dagli esempi pratici, il procuratore all’interno di un’azienda è il direttore di particolari settori come quello degli acquisti, il dirigente del personale, il direttore del settore pubblicità.

Si tratta sempre di una figura legata all’azienda da un rapporto di lavoro subordinato, che in questo caso ha il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma che si trova a dover sottostare alle direttive dell’institore e dell’imprenditore stesso.

Sono infatti di grado inferiore rispetto all’institore, e non sono quindi degli ausiliari con funzioni direttive in quanto il loro potere decisionale è circoscritto a un determinato settore dell’impresa.

Non detengono il potere di rappresentanza processuale né sono obbligati con lo stesso alla tenuta delle scritture contabili o all’iscrizione nel registro delle imprese, ma sono responsabili degli atti compiuti, in quanto l’imprenditore non risponde degli atti compiuti da un procuratore senza spendita del suo nome.

Gli ausiliari dell’imprenditore, i commessi: funzioni nell’azienda e ruolo

Infine procedendo in ordine gerarchico vi sono i commessi, disciplinati dal titolo II “del lavoro nell’impresa” del libro V “del lavoro” del codice civile all’articolo 2210, il quale contiene la seguente definizione:

“I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati”

In un’azienda il commesso è ad esempio l’addetto al bancone in un bar, il commesso in un negozio, gli impiegati in un ufficio postale o in uno sportello bancario.

Chiaramente il commesso deve rispettare le linee guida imposte dai procuratori, oltre che dagli institori e dall’imprenditore stesso, essi in autonomia non possono difatti esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

Hanno potere di rappresentanza dell’imprenditore ma unicamente legato al ruolo e alle funzioni da essi svolte all’interno dell’azienda, ed è questo un potere limitato rispetto alle figure precedentemente illustrate.

L’art. 2210 comma 2 del codice civile riporta che essi

“possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni delle quali sono incaricati.”

I poteri dei commessi sono quindi strettamente limitati all’attività da essi esercitata all’interno dell’azienda e in alcuni casi l’imprenditore può ulteriormente limitare tali poteri o al contrario decidere di ampliarli.

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