Bonus affitto partite IVA, il credito d'imposta spetta anche per l'attività non prevalente di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. La misura del credito riconosciuto è del 20%. I chiarimenti sono contenuti nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 102 dell'11 febbraio 2021.

Bonus affitto partite IVA anche per l’attività secondaria.
Risponde così l’Agenzia delle Entrate ad un contribuente che esercita in maniera non prevalente l’attività di commercio al dettaglio, con ricavi e compensi che superano i 5 milioni di euro.
I chiarimenti sono contenuti nella risposta all’interpello n. 102 dell’11 febbraio 2021, che analizza ancora una volta i requisiti per beneficiare del credito d’imposta sulle locazioni commerciali introdotto dal decreto Rilancio n. 34/2020.
Nello specifico, i chiarimenti riguardano il bonus sugli affitti previsto dal comma 3-bis, articolo 28 del decreto legge n. 34/2020, il credito d’imposta del 20% e del 10% in caso di affitto d’azienda per le imprese del commercio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
Bonus affitto partite IVA anche per l’attività non prevalente sopra i 5 milioni
È il fine agevolativo della misura, che si propone di contenere gli effetti negativi derivanti dalle chiusure disposte per contrastare i contagi da Covid-19, ad aprire le porte del bonus affitto ai titolari di partita IVA anche per l’attività non prevalente.
Il caso specifico, analizzato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 102 dell’11 febbraio 2021, è relativo ad un’impresa che esercita l’attività commerciale in via secondaria, con oltre 40 dipendenti e con un fatturato annuo che arriva a quasi 10 milioni di euro all’anno, fortemente penalizzata dalle misure di chiusura.
Per le attività di commercio al dettaglio, il comma 3-bis, articolo 28 del decreto Rilancio, inserito nel corso dell’iter di conversione in legge, riconosce un credito d’imposta sui canoni di locazione pari al 20% ed al 10% in caso di affitto d’azienda, anche nel caso in cui i ricavi ed i compensi superino i 5 milioni di euro per il 2019.
L’ambito d’applicazione del bonus affitti per le partite IVA si conferma particolarmente ampio.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che, coerentemente con la voluntas legis, il credito d’imposta per l’esercente attività commerciale spetta anche nel caso in cui l’attività sia svolta non in maniera prevalente rispetto a quella istituzionale.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 102 dell’11 febbraio 2021
- Articolo 28 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Bonus affitto del 20% per le attività di commercio al dettaglio
Il bonus sugli affitti commerciali è una delle misure più di rilievo tra quelle introdotte per il periodo d’emergenza Covid-19.
Ad introdurre il credito d’imposta è stato l’articolo 28 del decreto n. 34/2020 (il DL Rilancio), in favore dei titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019. La misura del bonus è stata fissata al:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto Rilancio, il bonus affitti è stato esteso agli esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi anche superiori d 5 milioni di euro, nella misura del 20% e del 10% in caso di affitto d’azienda.
Alla luce della normativa sopra analizzata, nella risposta n. 102 l’Agenzia delle Entrate ammette la fruizione dell’agevolazione, nella misura del 20% del canone corrisposto per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, in relazione ai locali dedicati esclusivamente allo svolgimento di attività commerciale.
L’accesso al beneficio previsto dal comma 3-bis, articolo 28 del decreto Rilancio, non è invece esteso ai canoni versati per la locazione e la subconcessione degli immobili in cui sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus affitto partite IVA anche per l’attività non prevalente sopra i 5 milioni