Atti di trasferimento immobiliare: al notaio non spetta chiedere il rimborso dell’imposta di registro

Marcello Maiorino - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

I giudici di legittimità, dopo essersi soffermati sulla natura solidale della responsabilità del notaio, si soffermano, negandone la sussistenza, sulla legittimazione del notaio a richiedere il rimborso dell’imposta di registro

Atti di trasferimento immobiliare: al notaio non spetta chiedere il rimborso dell'imposta di registro

Atti di trasferimento immobiliare e rimborso dell’imposta di registro al centro della Sentenza della Corte di cassazione n. 6864 del 7 marzo 2023.

Una società ha impugnato una sentenza della competente CTR su una controversia relativa al pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale applicata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate su un atto di trasferimento immobiliare.

L’imposta è già stata corrisposta dal Notaio rogante l’atto di trasferimento in qualità di coobbligato in solido destinatario del relativo avviso di liquidazione.

La società lamentava che l’avviso di liquidazione era stato notificato esclusivamente al notaio rogante con la conseguenza che tale società non era stata messa in condizione di impugnarlo, né avrebbe avuto la giuridica legittimazione in tal senso.

La Corte ha osservato che nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro, il rimborso dell’imposta deve essere richiesto, ai sensi dell’articolo 77 del Testo Unico dell’imposta di registro (TUR) “dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata”.

Atti di trasferimento immobiliare e imposta di registro: tra responsabilità solidale e legittimazione al rimborso

Tale previsione muove dalla individuazione nel contribuente del soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, con ciò, nel soggetto titolato a chiedere il rimborso dell’imposta non dovuta e dei relativi accessori, in quanto adempiente all’obbligazione impositiva ed esecutore del pagamento.

Ciò si inserisce armonicamente nella più generale disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., in base alla quale, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, la ripetizione d’indebito oggettivo, che rappresenta un’azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l’incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante.

In tema di responsabilità solidale del notaio rogante, in base all’articolo 57 del TUR, il contribuente viene individuato nella parte contraente, e non nel notaio. La legge attribuisce invece a quest’ultimo un ruolo di rafforzamento e garanzia impropria nella realizzazione e satisfattività della pretesa impositiva sull’atto.

Tale ruolo appare estraneo alla integrazione sostanziale del presupposto impositivo e dell’indice di capacità contributiva insito invece nell’atto stesso e nei suoi effetti tra le parti contraenti.

Sulla base di tale presupposto è stata negata la legittimazione del notaio a richiedere il rimborso dell’imposta da lui pagata per conto dei contraenti e con provvista da loro fornita (ovvero su rivalsa nei loro confronti).

Per la Corte, in tema d’imposta di registro ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando come mero responsabile d’imposta estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore ex lege al solo fine di facilitare l’adempimento in base ad una relazione non paritetica, ma secondaria e dipendente, non è legittimato alla richiesta di rimborso, ove si assuma l’indebito pagamento, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell’atto.

Ciò non esclude che il notaio sia legittimato in proprio ad impugnare l’avviso di liquidazione laddove questo gli sia stato notificato dall’Amministrazione in quanto responsabile solidale per il pagamento dell’imposta principale.

La posizione della Corte su atti di trasferimento immobiliare e rimborso dell’imposta di registro

In relazione alla legittimazione dei contribuenti al rimborso, la Corte perviene alla conclusione che in tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l’atto, poiché lo stesso, ai sensi dell’art. 57 del TUR è obbligato al pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri soggetti obbligati.

Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.

La Corte rileva che nel caso in esame si tratta di avviso di liquidazione notificato al notaio e non impugnato da questi, né dalla società contribuente (soggetti entrambi legittimati).

Deve ritenersi pertanto corretta la conclusione cui è pervenuta la competente CTR, dal momento che l’istanza di rimborso proveniva, da un lato, da un soggetto non legittimato in quanto diverso dal solvens, ed implicava nella sostanza la contestazione di una pretesa ormai divenuta definitiva ed intangibile, perché non impugnata da alcuno degli obbligati in solido e relativa ad un rapporto ormai definito proprio in seguito al pagamento effettuato dal notaio.

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