L’assegno di inclusione spetta anche agli stranieri vittime di violenza e grave sfruttamento. Dall’INPS le istruzioni per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”
Dall’INPS arrivano le indicazioni per la fruizione dell’assegno di inclusione da parte di cittadini e cittadine stranieri vittime di violenza e grave sfruttamento.
L’ADi, infatti, spetta anche ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”.
Con la circolare n. 58/2026, l’Istituto definisce i requisiti di accesso alla prestazione, le modalità di presentazione della domanda, le modalità di fruizione e la durata della misura.
ADI per nuovi beneficiari: chi sono i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”
L’assegno di inclusione (ADI) è la prestazione INPS introdotta nel 2024 in sostituzione del reddito di cittadinanza. Consiste in un sussidio economico che viene riconosciuto ai nuclei familiari con almeno un minore, una persona disabile, con più di 60 anni oppure in condizioni di svantaggio.
Per poterlo ottenere è necessario rispettare specifici requisiti relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno e alle condizioni economiche.
Tra i possibili beneficiari della prestazione ci sono anche cittadini e cittadine straniere titolari di un permesso di soggiorno per “casi speciali”. Si tratta, in sintesi, delle persone vittime di violenza e grave sfruttamento.
Questa particolare tipologia di permesso di soggiorno, infatti, viene riconosciuta a cittadini e cittadine straniere nel caso in cui:
- siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di sfruttamento della prostituzione o per delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, o siano vittime dei reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi;
- siano accertate situazioni di violenza o abuso ed emerga un concreto e attuale pericolo per la loro incolumità nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per uno dei delitti per cui è previsto l’arresto in flagranza, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, nonché nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza.
L’assegno di inclusione, precisa l’INPS, non spetta se la persona è ospitata in strutture a totale carico pubblico e negli altri casi dettagliati nella circolare n. 58/2026, il cui testo integrale è disponibile di seguito.
A queste particolari categorie di beneficiari, specifica l’INPS, ai fini della fruizione dell’ADI non sono richiesti i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, né i requisiti economici (reddituali e patrimoniali).
Sono invece applicabili i limiti riferiti al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita.
Dato che non si applica il requisito legato al valore ISEE, i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” non sono tenuti alla presentazione di una DSU valida. Di conseguenza, l’importo del beneficio è calcolato senza che venga applicata la scala di equivalenza e non viene sottratto alcun importo a titolo di reddito familiare.
ADI per vittime di violenza e grave sfruttamento: quanto dura e come fare domanda
Sulla durata della prestazione, l’INPS chiarisce che l’ADI non può essere riconosciuto per un periodo superiore a quello di durata del permesso di soggiorno per “casi speciali” (che vale un anno ma può essere rinnovato).
Inoltre, bisogna tenere conto di quelli che sono i termini di durata massima previsti per l’erogazione dell’ADI stesso (18 mesi) e del momento in cui viene presentata la domanda rispetto alla validità del permesso di soggiorno.
In merito alla domanda, considerati i diversi elementi di differenza rispetto alla disciplina ordinaria, l’INPS ha predisposto un apposito modello di domanda. Qui i richiedenti dovranno fornire una serie di autodichiarazioni in merito al possesso dei requisiti.
Non cambia nulla, invece, per le modalità di presentazione della domanda che può essere trasmessa online dal sito INPS oppure presso CAF e patronati.
Resta fermo l’obbligo di iscrizione alla piattaforma SIISL e di seguire il percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto dalla normativa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno di inclusione per nuovi beneficiari: istruzioni e requisiti per “casi speciali”