Aliquota IVA ordinaria per gel energetici e bevande proteiche

Aliquota IVA ordinaria al 22 per cento per gel energetici e bevande proteiche: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'aliquota applicata agli integratori nella risposta n. 12 del 2019.

Aliquota IVA ordinaria per gel energetici e bevande proteiche

Aliquota IVA ordinaria per gel energetici e bevande proteiche: è l’Agenzia delle Entrate a pubblicare nuovi chiarimenti sull’aliquota da applicare alle cessioni di prodotti che vengono comunemente assimilati ad integratori.

A differenza degli integratori alimentari propriamente intesi, nella risposta n. 12 del 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tali prodotti, sulla base della specifica classificazione doganale, non rientrano nella categoria dei medicamenti e non rientrano in nessuna delle voci indicate nella tabella A, parte III del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA).

Il dubbio sollevato da una società operante nel settore della produzione e della vendita di integratori alimentari e prodotti nutrizionali si lega ad un chiarimento precedentemente fornito dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Sono assoggettati all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento gli integratori alimentari classificabili come “Preparazioni alimentari diverse”, incluse alla voce 21.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, in particolare, alla sottovoce 210690 “altre”.

Lo stesso trattamento fiscale non si applica a gel energetici e una bevande proteiche. Per l’applicazione della corretta aliquota IVA è necessario far riferimento alla specifica classificazione doganale del bene.

Aliquota IVA ordinaria per gel energetici e bevande proteiche

La risposta all’interpello n. 12 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 28 gennaio 2019 chiarisce che per gel energetici e bevande proteiche la giusta aliquota IVA è quella del 22 per cento.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 12 del 28 gennaio 2019
Aliquota IVA - n. 80) della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972.

La conclusione arriva a seguito della disamina delle informazioni riportate nelle confezioni dei prodotti indicati dall’interpello che, nel caso specifico oggetto di chiarimenti, riguarda prodotti commercializzati come integratori per contrastare la stanchezza e l’affaticamento durante lo sport e per rafforzare la funzionalità muscolare.

L’etichetta non riporta come riferimento alcuna malattia o disturbo che consentirebbe di classificare la bevanda o il gel commercializzato dalla società come “medicamento” ed inoltre, trattandosi di prodotti che non trovano collocazione in alcuna delle voci della Tabella allegata al Dpr 633/1972, scontano l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

IVA al 10 per cento sugli integratori

Vale la pena, in chiusura, richiamare ai precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito all’aliquota IVA da applicare alle cessione di integratori alimentari.

Per gli integratori alimentari in capsule con estratti vegetali, composti da diversi ingredienti di origine naturale, da assumere insieme all’acqua e per preparati in polvere composti da ingredienti di origine naturale da unire con liquidi per il consumo si applica l’IVA ridotta del 10 per cento.

Questo perché sempre partendo dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane, tali categorie di prodotti rientrano tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, per le quali si applica l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

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