Iva al 10% per gli integratori alimentari: lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate

Iva ridotta al 10% per gli integratori alimentari, l'aliquota agevolata è applicabile se i prodotti sono classificabili tra le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, come stabilito dal Decreto Iva. Il tema, spesso sotto la lente di ingrandimento dell'Agenzia delle Entrate, è al centro dell'interpello numero 8 del 2019.

Iva al 10% per gli integratori alimentari: lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate

Iva ridotta al 10%, è possibile applicare l’aliquota agevolata se gli integratori alimentari risultano classificabili tra le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, come stabilito dal Decreto numero 633 del 1972.

Le regole per individuare il giusto trattamento Iva finiscono spesso sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare gli integratori alimentari sono al centro della risposta all’interpello numero 8 del 2019.

Si analizza, come di consueto, un caso pratico: lo spunto per il chiarimento arriva da una azienda con sede legale in uno Stato dell’Unione Europea che opera nel settore della produzione e della commercializzazione di integratori alimentari.

Dal momento che tramite il suo sito ha venduto i prodotti anche a consumatori italiani, chiede chiarimenti sull’aliquota da applicare.

Iva ridotta al 10% per gli integratori alimentari

L’Agenzia delle Entrate fa luce sulla questione con la risposta all’interpello numero 8 del 18 gennaio 2019.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 8 del 18 gennaio 2019
Punto 80) della Tabella A, Parte III- Aliquota IVA ridotta 10%.

L’azienda che pone la questione ha venduto sul territorio italiano prodotti per un valore superiore al limite dei 35 mila euro.

Ha quindi l’obbligo di pagare l’Iva in Italia, e ha presentato la documentazione necessaria per l’identificazione diretta ai fini Iva, per adempiere agli obblighi relativi alle vendite effettuate e regolarizzare la propria posizione fiscale nel nostro paese. Chiede, quindi, se sia giusto applicare l’aliquota del 10%.

Nella documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate vengono riportati anche i dettagli sugli ingredienti degli integratori alimentari, fondamentali per identificare la categoria in cui rientrano i prodotti e stabilire l’aliquota da applicare.

Si tratta di tre prodotti:

  • un integratore alimentare in capsule con estratti vegetali, composto da diversi ingredienti di origine naturale, da assumere insieme all’acqua.
  • due preparati di polvere composti da diversi ingredienti di origine naturale, da unire, per l’uso, a olio vegetale e a latte parzialmente scremato in modo da ottenere un preparato sostitutivo ai pasti.

Sulla base delle indicazioni fornite e dopo aver consultato anche i laboratori chimici, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che i prodotti possono essere classificabili nell’ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale
Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 21.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, in particolare, alla sottovoce 210690 “altre”. In questi casi risulta, quindi, applicabile l’aliquota IVA del 10%.

Iva ridotta al 10% per gli integratori alimentari: i riferimenti normativi

L’Agenzia delle Entrate è chiamata spesso a fare luce sull’aliquota da applicare agli integratori alimentari. Alcuni altri esempi? Le risoluzioni numero 153/E del 2005, numero 290/E del 2008, e numero 383/E del 2008.

In questi documenti, come nella risposta all’interpello numero 8 del 2019, sulla base dei pareri forniti dall’Agenzia delle Dogane, i prodotti sono classificabili nell’ambito della voce 21.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, che fa riferimento al punto numero 80 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, in cui si specificano i prodotti per cui è applicabile un’aliquota del 10%.

Il documento in oggetto, riportando le precisazioni dell’Agenzia delle Dogane, specifica le caratteristiche dei prodotti che possono rientrare nella voce 21.06:

  • le preparazioni destinate a essere utilizzate nell’alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, dissoluzione o ebollizione nell’acqua o nel latte, ecc.);
  • le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano. Sono in particolare comprese in questo gruppo quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, ecc.) e di sostanze alimentari (per esempio, farine, zuccheri, polvere di latte), destinate a essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc.)”.

E inoltre possono rientrare nella stessa voce anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro.

Si fa riferimento a quei prodotti solitamente presentati come destinati a mantenere l’organismo in buona salute.

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