Agevolazioni disabili: la documentazione per ottenere l’IVA al 4% sulle auto

Tommaso Gavi - IVA

Agevolazioni disabili, la documentazione necessaria per avere l'aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto di auto è ricapitolata nella risposta all'interpello numero 159 del 29 maggio 2020. Tra i destinatari ci sono anche le persone con disabilità psichica e i familiari di cui il soggetto risulta a carico.

Agevolazioni disabili: la documentazione per ottenere l'IVA al 4% sulle auto

Agevolazioni IVA: con la risposta all’interpello numero 159 del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate riepiloga la documentazione necessaria per ottenere l’aliquota IVA ridotta al 4% sull’acquisto di auto.

Anche i soggetti con disabilità psichica hanno diritto alla riduzione dell’imposta sul valore aggiunto prevista nella legge 104.

La documentazione necessaria consiste nel certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità che metta in evidenza la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

L’Agenzia delle Entrate ricapitola anche il quadro normativo di riferimento.

Agevolazioni disabili: la documentazione per ottenere l’IVA al 4% sulle auto acquistate

Le agevolazioni per disabili sono l’oggetto della risposta all’interpello numero 159 del 29 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 159 del 29 maggio 2020
Agevolazioni IVA disabili.

Il documento di prassi ricapitola, nello specifico, qual è la documentazione necessaria per ottenere l’IVA ridotta al 4% per l’acquisto di un’auto e chi ha diritto alla riduzione dell’aliquota.

L’agevolazione spetta anche ai familiari di cui la persona con disabilità risulta a carico ed è riconosciuta, in base all’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per:

“i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo”

In linea con quanto spiegato in un precedente documento di prassi, la circolare numero 46 dell’11 maggio 2001, viene riepilogata la documentazione necessaria per ottenere l’agevolazione:

  • il verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
  • il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi emesso dall’INPS in base all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Tuttavia la circolare 23 aprile 2010, n. 21/E ha chiarito che le indicazioni non devono ritenersi tassative in quanto:

“è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche”

Agevolazioni disabili: il quadro normativo di riferimento

L’agevolazione per persone con disabilità che prevede l’IVA ridotta al 4% per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche è prevista dall’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97.

All’inizio potevano usufruire della riduzione solo i disabili con patente speciale ma la platea è stata estesa dall’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha aggiunto i soggetti di previsti nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ai soggetti iniziali si sono aggiunte le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se non muniti di patente speciale, e i familiari a cui gli stessi sono fiscalmente a carico.

L’agevolazione è poi confluita nel decreto IVA, in particolare nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I veicoli oggetto dell’agevolazione, dopo le ultime modifiche normative, sono le auto di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido.

Per i veicoli a motore elettrico, non è possibile andare oltre la potenza di 150 kW.

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