Agevolazione prima casa: nullo l’avviso di liquidazione erroneamente sottoscritto

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Se manca la sottoscrizione del capo dell'ufficio emittente o dell'impiegato della carriera direttiva validamente delegato dal reggente dell'ufficio, l'avviso di liquidazione sulla revoca dell'agevolazione prima casa è nullo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 3076 del 9 febbraio 2021.

Agevolazione prima casa: nullo l'avviso di liquidazione erroneamente sottoscritto

L’avviso di liquidazione relativo alla revoca dell’agevolazione prima casa è nullo se non reca la sottoscrizione dal capo dell’ufficio emittente o dell’impiegato della carriera direttiva validamente delegato dal reggente dell’ufficio.

È onere della stessa Amministrazione finanziaria dimostrare la sussistenza della delega, da produrre anche nel corso del procedimento di merito. Queste le precisazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3076 del 9 febbraio 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 3076 del 9 febbraio 2021
Il testo integrale dell’Ordinanza numero 3076 del 9 febbraio 2021.

La sentenza – Il ricorso per cassazione è stato proposto da un contribuente avverso la sentenza con cui la CTR ha respinto l’appello da questi presentato nell’ambito di una controversia concernente, per quanto di interesse, l’illegittimità dell’avviso di liquidazione della revoca dell’aliquota agevolata del mutuo a seguito della decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, sul rilievo che l’amministrazione non era onerata al deposito della delega di firma al funzionario.

La ricorrente ha prospettato violazione e falsa applicazione dell’artt. 42, co. 1 e 3, del DPR n. 600/73, nonché dell’art. 56, co. 1, del DPR n. 633/72 laddove la CTR ha affermato, a fronte dell’eccezione che all’avviso sottoscritto dal capo Team per il direttore generale non era stata allegata la delega né indicata la qualifica ricoperta dal sottoscrittore, l’insussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di allegare la delega all’atto impositivo.

I giudici di merito hanno invece sostenuto che fosse onere del giudicante verificare che gli avvisi contenessero l’attestazione dei poteri e della delega di chi li aveva sottoscritti ed accertare se l’ente intimato avesse provveduto alla produzione dell’atto di conferimento dei poteri in capo al firmatario.

La Corte di cassazione ha affermato che tale censura è fondata e cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della contribuente.

Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l’avviso di accertamento deve ritenersi nullo, “ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato dall’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che opera un generale rinvio all’art. 1 del cit. d.P.R. n. 600), se, in caso di contestazione in ordine al conferimento della delega, l’Agenzia delle Entrate non assolve l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni”.

Sulla base di tale principio, pertanto, gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono nulli se non recano la sottoscrizione dal capo dell’ufficio emittente o dell’impiegato della carriera direttiva validamente delegato dal reggente dell’ufficio.

Ne consegue che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo ovvero da parte di un soggetto sprovvisto di valida e efficace delega non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’articolo 42, commi primo e terzo del D.P.R. 600 del 1973.

È onere della stessa Amministrazione finanziaria dimostrare la sussistenza della delega, che può essere prodotta anche nel secondo grado di giudizio, “in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale”.

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