Imposta di registro atto di comunione: si applica l’aliquota dell’1 per cento

Domenico Catalano - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Imposta di registro atto di comunione: si applica l'aliquota dell'1 per cento. L'atto è un contratto costitutivo di natura dichiarativa e la corretta tassazione è quella prevista dall'articolo 3 della Tariffa, Parte Prima

Imposta di registro atto di comunione: si applica l'aliquota dell'1 per cento

Imposta di registro atto di comunione, la corretta tassazione da applicare è quella nella misura dell’1 per cento.

L’atto è un contratto costitutivo di natura dichiarativa, pertanto si applica l’aliquota indicata nell’articolo 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur.

Attraverso tale atto ogni soggetto diventa titolare di una quota della nuova proprietà di valore esattamente corrispondente a quello della proprietà esclusiva posseduta in precedente.

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Imposta di registro atto di comunione: si applica l’aliquota dell’1 per cento

La tassazione all’atto di comunione è l’imposta di registro con aliquota all’1 per cento.

A questo proposito, appare utile riprendere un datato ma sempre attuale documento di prassi ovvero la risposta all’interpello numero 413/2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 413/2021
Atto di comunione e aliquota imposta di registro

Qui viene confermata la soluzione proposta dall’istante, un notaio che chiede chiarimenti in materia testamentaria.

Il caso concreto, da cui nasce lo spunto dei chiarimenti, è quello di due coniugi che hanno intenzione di devolvere ai propri figli gli immobili in possesso di ciascun genitore, da dividere in parti uguali.

L’immobile intestato alla moglie ha lo stesso valore di quello intestato al marito e i coniugi intendono quindi devolvere un immobile a ciascun figlio.

Per raggiungere tale obiettivo, i due coniugi si sono rivolti al notaio che ha suggerito loro la seguente soluzione: procedere ad un atto di messa in comunione dei beni di proprietà di ciascun coniuge, per diventare comproprietari, in parti uguali, dei beni messi in comunione.

La soluzione proposta permette infatti a ciascun coniuge di assegnare mediate testamento metà dell’intera proprietà al primo figlio e l’altra metà al secondo figlio.

Diversamente la situazione che avrebbe potuto crearsi la una situazione incerta.

Alla morte del primo coniuge uno dei figli avrebbe potuto prestare acquiescenza alle disposizioni del testamento e rinunciare all’azione di riduzione, in qualità di legittimario non menzionato (nel caso in cui l’immobile del defunto fosse interamente devoluto all’altro figlio).

Tuttavia, alla morte del secondo coniuge l’altro figlio avrebbe potuto comportarsi diversamente, chiedendo la riduzione per reintegrare la quota a lui spettante in base a quanto previsto dalla legge.

Imposta di registro atto di comunione: il contratto ha natura dichiarativa

Nella soluzione proposta, l’istante fa riferimento alla risposta all’interpello numero 526 del 2019 che afferma quanto segue:

"la costituzione della nuova comunione produce effetti analoghi seppur opposti a quelli dell’atto di divisione con conseguente identico trattamento fiscale".

Il negozio dell’unificazione delle due proprietà è necessario per la costituzione di una comunione.

In base a quanto previsto dall’articolo 20 del Tur, con lo stesso atto ciascun comunista o conferente diviene titolare di una parte della nuova comproprietà del valore della proprietà precedentemente posseduta.

Nel caso specifico il notaio chiede conferma sull’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1 per cento.

L’Agenzia delle Entrate condivide la soluzione proposta dall’istante.

L’atto di comunione che andranno a stipulare i due coniugi è espressione dell’autonomia negoziale delle due parti ed è completamente in linea con quanto previsto dall’articolo 1322 del Codice civile.

Il documento spiega inoltre che la costituzione dell’atto di comunione produce effetti analoghi, ma opposti, a quelli dell’atto di divisione della comunione.

Inoltre viene richiamato quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 7606 del 2018 e nell’ Ordinanza numero 11924 del 2021 sull’atto di divisione:

“Nel campo del diritto tributario è stata, infatti, pacificamente accolta la nozione di divisione come atto avente natura dichiarativa, purché le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondano alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano.”

Da tale interpretazione discende, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, che l’atto di messa in comunione ha natura dichiarativa, derivando dal costituirsi una comunione con quote soggettive speculari a quelle proprie dei beni pre-posseduti.

A tale atto si dovrà quindi applicare quanto previsto dall’articolo 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, ovvero l’imposta di registro nella misura dell’1 per cento.

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