Bonus prima casa e credito di imposta: un’ampia scelta per l’utilizzo

Rosy D’Elia - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Bonus prima casa, ampia scelta per l'utilizzo del credito di imposta maturato per il riacquisto di un immobile entro un anno. Riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, inserimento in dichiarazione dei redditi o compensazione: le modalità alternative, ma non preclusive. Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 223 del 22 luglio 2020.

Bonus prima casa e credito di imposta: un'ampia scelta per l'utilizzo

Bonus prima casa, ampia scelta per l’utilizzo del credito di imposta maturato per il riacquisto di un immobile entro un anno. Sono diverse le possibilità prospettare dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 223 del 22 luglio 2020.

L’agevolazione prima casa prevede due formule:

  • in caso di privati o imprese che vendono in esenzione Iva, si applica un’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%); imposta ipotecaria e catastale fissa di 50 euro;
  • in caso di imprese con vendita soggetta a Iva, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto scende dal 10% al 4% e le imposte di registro, ipotecarie e catastali vengono versate nella misura di 200 euro ciascuna.

A questi benefici se ne aggiunge un altro: la possibilità di usufruire di un credito di imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, in caso di nuovo acquisto entro un anno dall’alienazione dell’immobile al quale è stata applicata l’agevolazione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 223 del 22 luglio 2020
Agevolazione ’prima casa’, utilizzo del credito d’imposta.

Bonus prima casa e credito di imposta: un’ampia scelta per l’utilizzo

Con la risposta all’interpello numero 223 del 22 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate si concentra sulle diverse modalità di utilizzo del credito di imposta, maturato grazie al bonus prima casa.

Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico: protagonista è un contribuente che ha acquistato a dicembre 2018 una porzione pari al 50 per cento di un immobile abitativo beneficiando dell’agevolazione prima casa con l’impegno di vendere, entro un anno dalla suddetta data di acquisto, l’immobile abitativo di cui era proprietaria per il 60 per cento già acquistato applicando il bonus.

La vendita è stata effettuata a febbraio 2019 e nell’atto di acquisto agevolato dell’abitazione gli è stato riconosciuto un credito d’imposta, che non ha potuto utilizzare perché la compravendita era soggetta a IVA.

Al momento della dichiarazione dei redditi, ha potuto recuperare il credito in diminuzione solo in parte perché non c’era sufficiente capienza.

Dal momento che si avvicina l’acquisto di un nuovo immobile, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di utilizzare il credito d’imposta residuo per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute.

Dall’Agenzia delle Entrate arriva il via libera:

“Non potendo utilizzare il credito d’imposta per l’atto di acquisto del 13 dicembre 2018, in quanto soggetto ad IVA, ha utilizzato solo parzialmente, per incapienza, il credito in dichiarazione in diminuzione dell’Irpef, si ritiene che l’istante possa chiedere di poter utilizzare il residuo del proprio credito d’imposta in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per lo stipulando atto di compravendita”.

Bonus prima casa e credito di imposta, quali sono le modalità di utilizzo?

In linea generale, sottolinea il documento, si può usufruire del credito inutilizzato in tutte le modalità previste e anche in più occasioni.

Il valore maturato grazie al bonus prima casa può essere sottratto dall’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, o in altre tre modalità:

  • per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione delle somme dovute.

Le quattro opzioni sono alternative tra loro, ma non preclusive. Sceglierne una non esclude l’altra.

Ma l’Agenzia delle Entrate chiarisce:

“In ogni caso il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa”.

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