Niente agevolazione prima casa se l’abitazione è in una zona prestigiosa

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Esclusa dall'agevolazione prima casa l'abitazione di lusso realizzata su un'area qualificata dallo strumento urbanistico comunale come zona di prestigio. Per il beneficio è rilevante la qualifica che risulta al momento dell'acquisto dell’immobile e non al momento della costruzione. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 8148 del 23 marzo 2021.

Niente agevolazione prima casa se l'abitazione è in una zona prestigiosa

In tema di agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta di registro si ritiene “abitazione di lusso”, come tale esclusa dal beneficio, quella realizzata su un’area qualificata dallo strumento urbanistico comunale come zona di prestigio.

Ai fini del beneficio rileva la qualifica “di lusso” rilevata al momento dell’acquisto dell’immobile e non al momento della costruzione.

Queste le interessanti indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 8148 del 23 marzo 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 8148 del 23 marzo 2021
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 8148 del 23 marzo 2021.

La decisione – Il caso prende le mosse dall’acquisto di un immobile, a fronte del quale l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il beneficio “prima casa” ai fini dell’imposta di registro, ritenendo l’unità abitativa di lusso.

Il ricorso proposto dal contribuente è stato respinto dalla CTP e la sentenza confermata in CTR, non avendo superato il contribuente l’onere di dimostrare il diritto all’agevolazione.

In particolare i giudici hanno confermato la qualifica di lusso dell’immobile perché il costo del terreno coperto e pertinenziale superava di una volta e mezzo il costo della costruzione ed inoltre il terreno era situato in una zona di grande pregio, inserito in un contesto di grande prestigio.

Da qui il ricorso del proprietario dell’immobile, che ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 7 del D.M. 2 agosto 1969 in quanto la circostanza che l’immobile si trovi in una zona di “gran pregio” sarebbe del tutto irrilevante al fine della qualificazione come “di lusso” della abitazione in questione.

Nel ritenere il ricorso infondato, i giudici di Piazza Cavour hanno richiamato l’orientamento costante per cui, in tema di benefici fiscali per l’acquisto della cd. prima casa, deve considerarsi “abitazione di lusso”, come tale esclusa dall’indicato beneficio, ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, quella realizzata su area qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino”, rilevando, “ai fini della spettanza dell’agevolazione, non già le intrinseche caratteristiche dell’immobile, bensì la sua ubicazione, in quanto indicativa di particolare prestigio e idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come “di lusso”, al momento dell’acquisto e non a quello della sua costruzione”.

Avendo dato la CTR corretta applicazione ai suddetti principi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente con condanna al pagamento delle spese processuali.

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