Accertamento nullo se l’Agenzia delle Entrate non valuta le memorie

Se l'Agenzia delle Entrate non valuta le memorie allegato al pvc l'accertamento è nullo.

Accertamento nullo se l'Agenzia delle Entrate non valuta le memorie

È nullo l’avviso di accertamento se l’Agenzia delle entrate non prende in visione le memorie al processo verbale di constatazione presentate dal contribuente perché si tratta dell’omissione di un preciso adempimento fissato per legge.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 17210/2018.

Accertamento nullo se l’Agenzia delle Entrate non valuta le memorie
Ordinanza della Corte di Cassazione numero 17210 depositata il 2 luglio 2018

La controversia – A seguito di una verifica fiscale veniva notificato ad un contribuente un processo verbale di constatazione contente rilievi ai fini IRPEF. Sulla base delle risultanze del pvc, l’Agenzia delle entrate emetteva un apposito avviso di accertamento. Il contribuente impugnava l’atto de qua dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, lamentando che l’Agenzia delle entrate avesse omesso di prendere in considerazione le memorie al pvc presentate dallo stesso contribuente.

Il ricorso, respinto in primo grado, veniva poi accolto dalla CTR che, in riforma della sentenza della CTP, aveva dichiarato nullo l’avviso di accertamento impugnato.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente (Legge numero 212 del 2000), per aver annullato l’avviso di accertamento in ragione del mancato esame da parte dell’Ufficio delle memorie al pvc presentate dal contribuente.

La decisione – I giudici di Cassazione hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate in quanto, come emerge dallo stesso avviso di accertamento, l’Amministrazione aveva espressamente ammesso “di non aver valutato le memorie presentate dal contribuente.”

Sul punto l’articolo 12 comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente sancisce il principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente secondo cui, “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.” Per questo motivo il successivo avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

La questione dirimente, pertanto, non è la mancata motivazione su atti che avrebbero comunque dovuto costituire oggetto di valutazione, ma è piuttosto quella “di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie.”

Alla luce di tali considerazioni, sulla scia di una recente giurisprudenza (cfr. sent. Cass. n. 8378 del 31/03/2017), i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato che “in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, la nullità consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo”.

Da qui il rigetto del ricorso presentato dal Fisco e la conferma della nullità dell’avviso di accertamento impugnato dal contribuente.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network