Senza delibera assembleare i finanziamenti soci sono ricavi in nero

Emiliano Marvulli - Società di capitali

Società a responsabilità limitata: l'operazione è qualificabile come finanziamento da parte dei soci e opponibile all'Erario in presenza di una delibera assembleare e la registrazione nelle scritture contabili in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo

Senza delibera assembleare i finanziamenti soci sono ricavi in nero

Nelle società a responsabilità limitata, affinché un’operazione sia qualificabile come finanziamento da parte dei soci e sia opponibile all’Erario, è necessario che la società abbia formalmente provveduto ad effettuare la relativa delibera assembleare e a registrare l’operazione nelle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo.

Se manca la delibera assembleare e sono riscontrate ulteriori irregolarità, l’amministrazione finanziaria può prescindere dalle scritture contabili e stabilire, induttivamente, che l’erogazione finanziaria costituisce reimmissione in azienda di utili occulti sottratti a tassazione.

Il principio è stato enunciato ormai da diverse pronunce giurisprudenziali, come quella che analizziamo oggi.

Finanziamenti soci Srl e presunzione di “ricavi in nero”

Il ricorso presentato da una società riguarda un avviso di accertamento per la rettifica del reddito imponibile con metodo induttivo ai sensi dell’art. 39, co. 2 lett. d) del DPR 600/1973.

Il caso specifico riguarda, in particolare, quanto trattato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 40174/2021.

In particolare l’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze di un pvc redatto dalla Guardia di finanza, aveva accertato maggiori ricavi “in nero” avuto riguardo a sistematici ingenti finanziamenti infruttiferi in favore della società da parte dei soci, non corrispondenti alla loro situazione reddituale nonché a copiosa documentazione extracontabile in cui erano risultate operazioni non rinvenute nella contabilità ufficiale.

La controversia giungeva sino in CTR i cui giudici, confermando la sentenza di prime cure, respingevano nel merito l’appello proposto dell’Agenzia delle entrate. A parere dei giudici d’appello era da ritenersi illegittimo il ricorso alla metodologia dell’accertamento extra-contabile per assenza dei presupposti di legge, essendo il metodo adottato dall’Ufficio basato su elementi privi di certezza, precisione e concordanza.

Nel caso di specie, non risultava provata dall’Ufficio la derivazione della somma investita nella società da ricavi “in nero” né validamente confutato dall’Amministrazione che le disponibilità finanziarie dei soci derivassero dal patrimonio personale dei medesimi e da prestiti familiari.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo, come unico motivo, violazione del citato art. 39, per aver la CTR ritenuto illegittimo l’atto impositivo non avendo l’Ufficio fornito elementi presuntivi dotati dei requisiti di certezza, precisione e concordanza a fondamento dell’operato accertamento induttivo.

A parere dell’Ufficio gli elementi emersi nel corso dell’attività di controllo, tra cui l’effettuazione di ingenti finanziamenti infruttiferi alla società da parte dei soci, senza alcuna delibera assembleare e non importi corrispondenti alla loro situazione reddituale, costituivano validi presupposti per procedere all’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/73.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

In tema di modalità di accertamento effettuato nei confronti dei soggetti tenuti alle scritture contabili, l’art. 39, co. 2, lett. d) del DPR 600 del 1973 prevede che gli Uffici dell’Agenzia delle entrate possano rettificare il reddito d’impresa, anche prescindendo dalle scritture contabili (cd. accertamento extra-contabile) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate o le irregolarità formali delle scritture contabili riscontrate sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

In tale ipotesi l’Amministrazione finanziaria può avvalersi anche di presunzioni cd. “super-semplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Si tratta di una metodologia di controllo che può essere attivata dall’amministrazione finanziaria soltanto al ricorrere di precise condizioni, caratterizzate da irregolarità estreme o comunque gravissime, nella cui circostanza i verificatori hanno facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili (se esistenti) e di utilizzare, oltre che prove dirette, anche elementi indiziari connotati da una valenza dimostrativa non particolarmente pregnante.

In tale ipotesi l’Ufficio deve determinare, anche induttivamente se il caso, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, perché altrimenti sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione del principio di capacità contributiva scalfito dell’art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l’art. 109 TUIR che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico.

Nel caso di specie i verificatori avevano rilevato sistematici versamenti da parte dei soci - privi delle disponibilità necessarie - di ingenti somme in favore della società, contabilizzate come finanziamenti infruttiferi e presuntivamente imputate dall’Amministrazione a ricavi in nero.

Da un lato l’Ufficio non aveva rinvenuto alcuna delibera assembleare avente ad oggetto detti finanziamenti e, dall’altro, i soci finanziatori erano apparsi privi delle disponibilità necessarie. Sarebbe stato pertanto onere della società provare che la disponibilità delle somme investite nella società non derivasse da ricavi sottratti a tassazione e di dimostrare che le disponibilità finanziarie provenissero dal patrimonio personale dei soci e da prestiti familiari e non da utili in nero.

Finanziamento soci Srl: è determinante la corretta contabilizzazione dell’operazione

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha precisato che nelle società a responsabilità limitata, per poter qualificare un’operazione come finanziamento soci, è determinante la circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio, che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell’attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l’Erario.

Di conseguenza non può essere qualificata come mera irregolarità formale l’assenza di verbali assembleari sul punto, rappresentando elemento contabile fondamentale al fine della qualificazione quale prestito soci nonché per i profili contabili riflessi, tra cui quelli fiscali.

In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci - opponibile al Fisco - richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi reimmissione in azienda di utili occulti.

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