Sicurezza sul lavoro: in quali casi è obbligatorio nominare il medico per la valutazione dei rischi

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Se la valutazione dei rischi non evidenzia l'obbligo di sorveglianza sanitaria è comunque necessario nominare preventivamente il medico competente? In alcuni specifici casi si. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro nella risposta all'interpello n. 2 del 14 marzo 2023

Sicurezza sul lavoro: in quali casi è obbligatorio nominare il medico per la valutazione dei rischi

La nomina del medico competente per la valutazione dei rischi è obbligatoria in tutti i casi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per cui è necessaria la sorveglianza sanitaria.

Questa la risposta del Ministero del Lavoro all’interpello n. 2 del 14 marzo 2023, nel quale si chiedeva se il datore di lavoro fosse comunque obbligato a nominare il medico competente per la valutazione dei rischi anche nelle situazioni in cui non c’è l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Il medico deve essere nominato obbligatoriamente per allo svolgimento della sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dall’articolo 41 del DL n. 81/2008 e pertanto collaborerà anche alla valutazione dei rischi per la stesura dell’apposito documento.

Di conseguenza, nei casi che non rientrano nella normativa la nomina non è obbligatoria.

Sicurezza sul lavoro: in quali casi è obbligatorio nominare il medico per la valutazione dei rischi

Il Ministero del Lavoro tramite la risposta all’interpello n. 2 del 14 marzo 2023, fornisce alcuni chiarimenti in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, i casi in cui la nomina preventiva del medico competente è obbligatoria al fine della valutazione rischi.

Nello specifico, è stato chiesto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro se quanto disposto dagli articoli 18 (comma 1, lettera A), 25 (comma 1, lettera A) e 29 (comma 1) del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, n.81/2008, imponga al datore di lavoro di nominare preventivamente il medico competente per coinvolgerlo nella valutazione dei rischi, anche nel caso in cui tale valutazione non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Nel rispondere al quesito, il Ministero ricorda che per sorveglianza sanitaria si intende quell’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come stabilito dall’articolo 2 del TU.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e se necessario alla programmazione della sorveglianza sanitaria e alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.

Il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa.

La valutazione dei rischi, quindi, viene effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, per giungere alla stesura del DVR (documento di valutazione dei rischi).

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Questa modalità di valutazione è obbligatoria in tutti i casi previsti dall’articolo 41 del DL n.81/2008. Come si legge al comma 1, infatti, il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva, tra cui:
    • esposizione ad agenti biologici e fisici;
    • rischio rumore e vibrazioni;
    • esposizione all’amianto;
    • esposizione a campi elettromagnetici;
    • movimentazione manuale di carichi;
    • esposizione a videoterminali (più di 20 ore a settimana).
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Dopo aver fornito una panoramica della normativa vigente, dunque, il Ministero sottolinea come ai sensi dell’articolo 18 del TU sulla sicurezza, il medico competente debba essere nominato obbligatoriamente per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dall’articolo 41 dello stesso decreto. Pertanto, questi collaborerà, se nominato, alla valutazione dei rischi dell’azienda.

Se l’azienda non rientra in tali situazioni, non c’è l’obbligo di sorveglianza sanitaria né di nominare il medico competente.

Ministero del Lavoro - Interpello n. 2 del 14 marzo 2023
: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito
all’ “Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”.
Seduta della Commissione del 28 febbraio 2023.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network