Le sanzioni non si trasmettono agli eredi

Salvatore Cuomo - Imposte

Le sanzioni non si trasmettono agli eredi: il principio recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione è occasione utile per analizzare le implicazioni relative alle violazioni non solo fiscali, ma anche amministrative

Le sanzioni non si trasmettono agli eredi

Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi: a ribadirlo è stata una recente sentenza della sezione Tributaria della Corte di Cassazione, la numero 22476 pubblicata l’8 agosto 2025.

La pronuncia rappresenta occasione utile per esaminare la normativa sul tema, che riguarda anche il sistema sanzionatorio amministrativo quali ad esempio le multe stradali o le pene pecuniarie comminate al de cuius.

Sanzioni tributarie: il principio ribadito dalla Cassazione

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22476/2025 ha ribadito che le sanzioni tributarie hanno natura personale e che al decesso del contribuente non possono essere traslate agli eredi.

Il caso riguardava un contribuente che deteneva investimenti non dichiarati all’estero, al quale era stata comminata una importante sanzione tributaria nell’ordine di molte migliaia di euro e le vicende processuali erano nel frattempo giunte alla discussione dinanzi alle corti superiori quale appunto la Corte di Cassazione.

Nel mentre del procedimento, il contribuente era deceduto in data 22 giugno 2024 e la Corte adita, prendendo atto di quanto avvenuto, non ha potuto che dichiarare l’estinzione della materia del contendere.

Il riferimento normativo

La Corte di Cassazione nella sua ordinanza ha richiamato l’articolo 8 del decreto legislativo n. 472/1997 assorbito dal nuovo Testo Unico delle Sanzioni Tributarie approvato nell’ambito della Riforma Fiscale, il D.lgs. 173/2024, che curiosamente sempre all’articolo 8 prevede che “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

Tale previsione discende dal principio di responsabilità personale riportato al comma 2 dell’articolo 2 dello stesso Dlgs 472/97, ora articolo 1 del Dlgs 173/2024:

“2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”.

In sintesi possiamo così riassumere il concetto ribadito per l’ennesima volta dalla giurisprudenza: la sanzione è frutto della condotta dell’autore della violazione e non può trasmettersi ai suoi successori.

Con il decesso si estingue la sanzione tributaria

Per la Cassazione il diritto all’escussione del credito erariale per sanzioni derivante da violazioni tributarie riferibili a contribuenti persone fisiche si estingue con la morte del contribuente.

Con la documentazione della morte del soggetto destinatario dell’atto di accertamento viene meno anche la materia del contendere dei contenziosi in corso per quanto alla componente sanzionatoria.

Infatti, una volta che gli eredi hanno documentato il decesso del contribuente, per l’Amministrazione finanziaria è possibile richiedere il pagamento delle sole eventuali imposte, anche a seguito della notifica di atti di accertamento relativi a periodi di imposta antecedenti al decesso.

Con il decesso estinte anche le sanzioni non tributarie

Non vogliamo qui dilungarci in approfondimenti riguardanti il diritto, ma basta la conoscenza di quanto disposto da una norma ormai ultra quarantenne, la Legge di Depenalizzazione 689 del 1981, la quale ha previsto al suo articolo 7 riguardante la non trasmissibilità dell’obbligazione:

“L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli eredi.”

Da questo il consolidato principio generale afferente le penalità pecuniarie di carattere sanzionatorio, le quali non possono ricadere sugli eredi.

Attenzione alla responsabilità solidale

Le sanzioni soppresse in capo al deceduto per effetto di quanto descritto potrebbero però restare dovute qualora si sia coinvolti in via solidale a prescindere dal vincolo ereditario.

Si pensi ad esempio all’imposta di registro sulle locazioni di immobili o alle multe stradali. In tal caso gli eredi comproprietari non potranno fruire delle disposizioni sopra indicate in considerazione della responsabilità solidale disposta dalle norme.

Possiamo quindi consigliare la sempre oculata opzione dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario di cui all’articolo 484 del Codice Civile, nel caso non si abbia piena contezza dei “fatti della vita” del de cuius sapendo comunque che almeno per quanto alle sanzioni nulla sarà dovuto da parte degli eredi.

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