Tassazione mance e trattamento integrativo speciale: i chiarimenti delle Entrate

Tommaso Gavi - Imposte

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni sulla tassazione agevolata delle mance dei dipendenti che lavorano nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione e sulla detassazione per il lavoro notturno e festivo dei dipendenti di strutture turistico e alberghiere. Regole, calcolo e adempimenti

Tassazione mance e trattamento integrativo speciale: i chiarimenti delle Entrate

Arrivano i chiarimenti e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle mance percepite dai dipendenti che lavorano in struttura di somministrazione di bevande e alimenti e sul trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

La circolare numero 26 del 29 agosto 2023 si sofferma sulle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 e dal decreto Lavoro.

La prima consiste nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva con aliquota al 5 per cento entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno, per le mance pagate in contanti o tramite mezzi di pagamento elettronici.

La seconda misura prevede, invece, una detassazione per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistiche e alberghiere.

Nel documento di prassi sono fornite le regole per l’applicazione delle norme e le istruzioni per datori di lavoro e lavoratori.

Tassazione mance: i requisiti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5 per cento

Con la circolare numero 26 del 29 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni in merito a due misure, approvate rispettivamente con la Legge di Bilancio 2023 e con il decreto Lavoro.

Oggetto del documento di prassi sono, nello specifico:

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 26 del 29 agosto 2023
Chiarimenti interpretativi sulla tassazione delle mance dei dipendenti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e sul trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

La prima parte della circolare è dedicata alla misura introdotta dall’articolo 1, commi da 58 a 62, della Legge di Bilancio 2023 e affronta i si sofferma sui seguenti aspetti:

  • ambito oggettivo e soggettivo;
  • modalità applicative e limiti;
  • adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore.

Per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è prevista la possibilità di corrispondere un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

Tale imposta ha un’aliquota del 5 per cento e può essere applicata entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Possono optare per l’imposta sostitutiva i soggetti con redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, che non abbiano rinunciato all’applicazione della tassazione sostitutiva.

In merito al limite di reddito l’Agenzia delle Entrate sottolinea che

ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Si deve tenere in considerazione il periodo d’imposta precedente a quello della percezione delle mance e si deve applica il principio di cassa allargato, vengono quindi considerati anche i redditi percepiti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello di riferimento.

Riepilogando, i requisiti per l’accesso alla tassazione agevolata sono i seguenti:

  • titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;
  • percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
  • assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

Tassazione mance: chiarimenti sul calcolo dell’imposta sostitutiva

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate vengono fornite anche le istruzioni per il calcolo della corretta tassazione da applicare, nel caso in cui il lavoratore rispetti i requisiti e scelga la tassazione con imposta sostitutiva.

Per prima cosa è opportuno sottolineare che la base di calcolo su cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente:

  • sia quelli percepiti per il lavoro nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance;
  • sia quelli relativi a rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi.

Il limite del 25 per cento rappresenta una franchigia, quindi verrà applicata la tassazione ordinaria esclusivamente per la parte di reddito che eccede il tetto indicato.

Alle mance non si trattengono somme a titolo di contributi INAIL e gli importi non rientrano nel calcolo del TFR.

Inoltre, il superamento del limite di reddito di 50.000 euro impedisce l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’anno successivo.

Vediamo ora un esempio pratico per chiarire meglio le regole da applicare.

Ipotizziamo che il lavoratore abbia conseguito:

  • nel 2022 redditi di lavoro dipendente (anche in settori diversi da quello turistico-alberghiero e della ristorazione) per un importo complessivo non superiore a euro 50.000;
  • nel 2023 un reddito di lavoro dipendente maturato nel settore turistico pari a euro 45.000, di cui euro 15.000 per mance, e un reddito di lavoro dipendente relativo a un settore diverso da quello turistico alberghiero e della ristorazione pari a euro 10.000.

In tal caso il reddito assoggettato a imposta sostitutiva ammonterà a 11.250 euro, ovvero il 25 per cento di 45.000 euro.

La tassazione ordinaria sarà invece applicata al reddito rimanente tra il totale delle mance percepite e il reddito a cui si applica l’imposta sostitutiva, quindi a 3.750 euro (15.000-11.250).

Infine il datore di lavoro non potrà applicare l’agevolazione per il 2024 in quanto la somma dei redditi complessivi è di 55.000 euro, quindi superiore al limite indicato.

Tassazione mance: gli adempimenti per il lavoratore e per il datore di lavoro

Come già anticipato, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’applicazione dell’imposta sostitutiva si applica sia alle mance ottenute in contanti sia ai pagamenti elettronici.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia unico può essere applicata direttamente l’imposta sostitutiva. Nel caso di più datori di lavoro, il lavoratore deve attestare per iscritto l’imposto del reddito di lavoro dipendente relativo all’anno precedente.

Se il datore di lavoro verifica successivamente la possibilità di applicare l’agevolazione, potrà tassare le somme con imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute nella prima retribuzione utile.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce, inoltre, che:

“Nell’applicare l’imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve tener conto non solo delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, ma anche di quelle che i lavoratori ricevono in denaro.”

Inoltre, se il lavoratore ha conseguito redditi per oltre 50.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello delle mance, deve comunicare al datore di lavoro sia i redditi percepiti nel settore turistico-alberghiero, sia quelli percepiti da altri datori di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro non voglia optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, lo stesso potrà comunicare la rinuncia in forma scritta e l’intero ammontare delle somme verrà assoggettato all’imposta ordinaria.

Oltre alla forma scritta, per la rinuncia non sono previste particolari modalità operative.

Infine è previsto un ultimo caso, quello in cui l’applicazione dell’imposta sostitutiva sia meno conveniente rispetto a quella ordinaria.

In merito il documento di prassi chiarisce quanto di seguito riportato:

“Tuttavia, se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.”

Il datore di lavoro dovrà valutare le misure contabili e finanziarie per assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance.

Detassazione lavoro notturno e festivo: le regole per il trattamento integrativo speciale

L’articolo 39-bis del decreto Lavoro ha previsto una detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere.

Nello specifico è stato introdotto un trattamento integrativo speciale, escluso dal calcolo del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per le prestazioni appena indicate.

In merito alla definizione di lavoro notturno o straordinario si deve fare riferimento alla disciplina giuslavoristica, in particolare al d.lgs n. 66 del 2003.

L’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti che siano titolari, nel periodo d’imposta 2022, di un reddito non superiore a 40.000 euro.

Così come per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per le mance, anche per il trattamento integrativo speciale si applica il principio di cassa allargato: sono considerati i redditi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Sono inoltre presi in considerazione tutti i redditi, compresi quelli relativi ad altri lavori svolti.

Nel documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria viene sottolineato quanto segue:

“Ai sensi del comma 3 dell’articolo in commento, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

La dichiarazione deve essere conservata per eventuali controlli.

In merito la calcolo dell’agevolazione si deve prendere a riferimento la retribuzione lorda riferita alle prestazioni rese tra il 1° giugno e il 21 settembre 2023.

Il trattamento integrativo speciale può essere riconosciuto a partire dalla prima retribuzione utile, anche successivamente al 21 settembre 2023 ma entro il termine per il conguaglio di fine anno.

La somma deve inoltre essere indicata nella certificazione unica.

Il datore di lavoro può recuperare gli importi attraverso la compensazione orizzontale, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modello F24 dovrà essere inserito il codice tributo riportato nella tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
1702 Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48

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