Regime forfettario, nella delega per la fattura elettronica i dati della dichiarazione dei redditi

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Regime forfettario, deleghe per la fattura elettronica con i dati della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate datato 17 ottobre 2023 aggiorna le regole alla luce dell'estensione dell'obbligo anche per le partite IVA minori

Regime forfettario, nella delega per la fattura elettronica i dati della dichiarazione dei redditi

Regime forfettario, l’attivazione delle deleghe per i servizi di fatturazione elettronica si effettua indicando i dati della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2023 aggiorna le regole tecniche relative al conferimento della delega agli intermediari all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

In assenza della dichiarazione IVA, sarà la dichiarazione dei redditi la base per fornire gli elementi di riscontro richiesti. Una novità che si lega all’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche alle partite IVA minori, con un nuovo passaggio atteso dal 1° gennaio 2024.

Regime forfettario, nella delega per la fattura elettronica i dati della dichiarazione dei redditi

Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica diventerà obbligatoria per tutte le partite IVA e verrà meno l’esonero residuale previsto da luglio dello scorso anno per i forfettari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 euro.

Una novità per la quale l’Agenzia delle Entrate è chiamata ad adeguare le specifiche tecniche dei servizi di fatturazione elettronica e con il provvedimento del 17 ottobre 2023 viene posto un primo importante tassello.

L’attivazione della delega all’intermediario per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica per conto del titolare di partita IVA potrà essere effettuata indicando, nella comunicazione telematica da trasmettere all’Agenzia, i dati di riscontro contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno solare precedente.

Nel dettaglio, i forfettari non tenuti alla trasmissione della dichiarazione IVA potranno indicare ai fini dell’attivazione delle deleghe le informazioni relative:

  • al reddito lordo complessivo e al reddito assoggettato all’imposta sostitutiva contenute nel quadro LM della dichiarazione dei redditi;
  • all’importo corrispondente al reddito complessivo.

In tal modo, l’attivazione della delega per la fattura elettronica dei titolari di partita IVA in regime forfettario potrà essere effettuata in modalità telematica e in “tempo reale”, dopo la verifica degli elementi di riscontro forniti.

Una novità al debutto nell’immediato e che quindi parte con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2023.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 17 ottobre 2023
Nuove modalità di conferimento e revoca delle deleghe per i servizi di fatturazione elettronica

Delega fattura elettronica forfettari, senza dichiarazione dei redditi si passa dagli uffici o dal portale “Fatture e Corrispettivi”

Per i soggetti deleganti per i quali non risulta presentata né una dichiarazione IVA né una dichiarazione dei redditi nell’anno solare antecedente a quello di conferimento o revoca della delega, l’invio potrà essere effettuato mediante presentazione del modulo, da parte del titolare di partita IVA o dal soggetto a cui è stata conferita procura speciale, nelle seguenti modalità:

  • tramite le funzionalità presenti sul portale “Fatture e corrispettivi”;
  • presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate;
  • a mezzo PEC, all’indirizzo [email protected], unitamente alle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori delle deleghe.

Fattura elettronica per tutti dal 1° gennaio 2024

Le nuove modalità di conferimento delle deleghe arrivano con un netto ritardo rispetto ai tempi di estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Si ricorda infatti che già dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica è stata estesa obbligatoriamente ai titolari di partita IVA titolari di ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nel corso nel 2021.

Nella platea dei soggetti obbligati, quindi, sono entrati anche i titolari di partita IVA precedentemente esonerati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015, ossia i titolari di partita IVA in regime di vantaggio, in regime forfettario e associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, in caso di proventi da attività commerciali non superiore a 65.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate allinea ora le regole anche tenuto conto delle ulteriori novità previste dal prossimo anno.

In caso di ricavi o compensi inferiori alla soglia dei 25.000 euro l’obbligo di fatturazione elettronica sarà infatti in vigore dal 1° gennaio 2024 e, al momento, non si parla di ulteriori deroghe all’orizzonte.

Si va quindi verso l’estensione generalizzata della fattura elettronica e dall’Agenzia delle Entrate si attendono quindi novità operative e procedurali nel corso dei prossimi mesi.

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