Quali prestazioni possono essere pignorate dall’INPS?

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Quali sono le prestazioni che possono subire pignoramento e trattenute? Le istruzioni INPS sulle norme che regolano i pignoramenti sulle somme erogate dallo stesso Istituto

Quali prestazioni possono essere pignorate dall'INPS?

Quali sono le prestazioni INPS che possono essere oggetto di pignoramento o trattenute?

Per quali prestazioni, invece, vige il principio di impignorabilità assoluta o parziale?

A sciogliere i dubbi è lo stesso Istituto nella circolare che chiarisce il quadro normativo vigente in materia di pignoramenti su prestazioni previdenziali e indennità a sostegno del reddito dei lavoratori.

Quali prestazioni possono essere pignorate dall’INPS?

Non tutte le somme erogate dall’INPS possono subire pignoramenti o trattenute. In alcuni casi vige il principio di impignorabilità assoluta, in altri quello di impignorabilità parziale. Altre ancora, invece, possono essere pienamente trattenute.

A fornire il quadro della situazione completo ed aggiornato è lo stesso Istituto nella circolare n. 130/2025. Qui l’INPS chiarisce la normativa vigente in materia di pignoramenti su prestazioni previdenziali e indennità a sostegno del reddito dei lavoratori.

Nello specifico, la circolare fornisce un’interpretazione delle norme che regolano i pignoramenti su somme erogate dall’INPS, con particolare attenzione alle prestazioni non pensionistiche, come ad esempio l’indennità di disoccupazione (NASpI/DIS-COLL), cassa integrazione e altre forme di sostegno al reddito.

Le prestazioni che non possono essere pignorate

Partiamo dalle prestazioni per le quali vige l’impignorabilità assoluta. Questo principio vale per prestazioni assistenziali vitali, cioè le somme erogate dall’Istituto per prestazioni a titolo di:

  • malattia (compresa la malattia in favore dei lavoratori marittimi e la malattia e la degenza ospedaliera in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata);
  • maternità;
  • paternità;
  • congedi parentali;
  • prestazioni antitubercolari;
  • permessi e congedi straordinari per assistenza ai disabili.

Ad ogni modo, tali prestazioni possono subire trattenute, sempre nel limite massimo di un quinto, nel caso di recupero di debiti verso lo stesso INPS.

Le prestazioni che possono essere pignorate solo parzialmente o per intero

Come precisato dall’INPS, sono parzialmente impignorabili, quindi pignorabili entro certi limiti e a determinate condizioni, oltre ai crediti alimentari anche i crediti retributivi.

L’impignorabilità parziale si applica, pertanto, alle prestazioni sostitutive della retribuzione come ad esempio l’indennità di disoccupazione (NASpI/DIS-COLL), la cassa integrazione o la mobilità. Queste prestazioni possono essere pignorate fino a un quinto per crediti ordinari e nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari.

Per quanto riguarda la NASpI, il regime di piena pignorabilità va solo per l’anticipo della prestazione. Questo perché in tal caso la somma perde la natura di prestazione a sostegno del reddito e assume quella di incentivo all’autoimprenditorialità.

Nella circolare, l’INPS ricorda anche limiti ridotti per pignoramenti eseguiti dall’agente della riscossione. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate in misura pari a:

  • un decimo per prestazioni di importo fino a 2.500 euro;
  • un settimo per prestazioni di importo tra 2.500 e 5.000 euro;
  • un quinto per prestazioni di importo oltre 5.000 euro.

Gli importi soglia sono riferiti all’importo netto in pagamento (al netto dell’imposizione fiscale già calcolata sulla prestazione).

La quota complessivamente pignorabile, inoltre, non può superare la metà dell’importo in caso di simultaneo concorso tra diverse cause di credito.

Di seguito un sintetico riepilogo delle prestazioni che possono subire trattenute dall’INPS in caso di percezione indebita (quindi se si ricevono somme non spettanti che devono essere restituite). Per il recupero dei propri crediti, dunque, non vale il principio di impignorabilità sopra descritto e l’INPS può procedere, nel limite di un quinto, al prelievo diretto.

Le prestazioni previdenziali non pensionistiche cedibili, sequestrabili, pignorabili per debiti verso l’Istituto sono le seguenti:

  • le indennità di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti, disoccupazione in favore degli operai agricoli; disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri; indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI; trattamenti speciali di disoccupazione edile; indennità di mobilità; indennità di disoccupazione NASpI; indennità di disoccupazione DIS-COLL; indennità di disoccupazione ALAS/IDIS per lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
  • le prestazioni integrative della disoccupazione erogate dai fondi di solidarietà (assegno emergenziale; assegni integrativi della durata e della misura delle prestazioni di disoccupazione o della mobilità);
  • l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO);
  • i trattamenti economici di malattia (per i lavoratori dipendenti e parasubordinati, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per i lavoratori marittimi);
  • le indennità antitubercolari (indennità giornaliera, indennità post-sanatoriale, assegno di cura e sostentamento, assegno natalizio);
  • le indennità di maternità/paternità (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale per lavoratori dipendenti/parasubordinati/liberi professionisti e autonomi, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
  • le prestazioni assicurate dal Fondo di garanzia (trattamento di fine rapporto e crediti da lavoro);
  • i trattamenti di integrazione salariale in favore degli operai dell’edilizia, artigianato e industria (CIGO), i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), i trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario, assegno di integrazione salariale), nonché in favore degli operai agricoli (CISOA);
  • le prestazioni integrative delle integrazioni salariali erogate dai Fondi di solidarietà.

Per quanto riguarda i crediti da assegni familiari (come l’assegno unico per i figli a carico), l’INPS può effettuare la trattenuta sull’importo (sempre nel limite di un quinto) solo se deve recuperare indebiti della stessa natura, quindi solo per indebiti legati agli stessi assegni familiari.

In ogni caso, precisa l’Istituto, eventuali somme indebite erogate a titolo di assegni per il nucleo familiare possono essere recuperate sulle altre prestazioni.

INPS - Circolare n. 130 del 30 settembre 2025
Chiarimenti in materia di pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento

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