Assegno unico 2021, cosa succede in caso di genitori separati o divorziati?

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Assegno unico temporaneo 2021: cosa succede in caso di genitori separati o divorziati con affidamento condiviso del figlio? In linea generale la somma viene accreditata in favore di entrambi, metà per ciascuno. Vi è la possibilità, con specifico accordo, di destinare l'intero importo al genitore richiedente convivente col minore. Ecco tutti i dettagli.

Assegno unico 2021, cosa succede in caso di genitori separati o divorziati?

Assegno unico temporaneo 2021: cosa succede quando i genitori richiedenti sono separati o divorziati e hanno l’affidamento condiviso del figlio?

È un interrogativo lecito, se si pensa che l’INPS ha appena rilasciato, dal 1° luglio 2021, la procedura per richiedere l’assegno unico temporaneo destinato alle famiglie con figli minori di 18 anni.

In linea generale qualora i genitori siano separati o divorziati, e sempre che abbiano l’affido condiviso, l’importo riconosciuto è suddiviso al 50 per cento tra i due genitori.

Una regola che trova ragione nella ratio della misura che ha, appunto, la funzione di sostenere la genitorialità, in una fase temporanea e straordinaria, in attesa che prenda piede nel 2022 l’assegno unico universale che sostituirà tutti i sussidi di questo genere. Ecco, quindi, che l’assegno deve essere riconosciuto a chi, nella pratica, si prende cura del minore.

Gli stessi genitori separati o divorziati, però, possono decidere di comune accordo di organizzarsi in maniera diversa sempre, ovviamente, nell’interesse del figlio.

Assegno unico 2021, cosa succede in caso di genitori separati?

Premesso che requisito indispensabile per ottenere l’assegno unico temporaneo è l’affidamento del minore, ci si chiede come si dovrebbe regolare il genitore richiedente che, separato o divorziato, abbia ottenuto l’affidamento condiviso insieme all’altro genitore.

È l’articolo 3, comma 2 del Decreto Legge numero 79 del 2021 che ha introdotto la misura a dissipare ogni dubbio a riguardo.

La norma stabilisce chiaramente le modalità di erogazione della prestazione in questi specifici casi: l’assegno unico temporaneo per i figli è accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di entrambi i genitori affidatari, salvo diverso accordo.

Raggiunta un’intesa in tal senso, infatti, i genitori separati o divorziati possono decidere di destinare l’intero ammontare dell’assegno a quello tra i due che ne ha fatto richiesta e che convive con il minore.

Ma attenzione, la scelta fatta di comune accordo deve rispettare le seguenti condizioni:

  • deve essere necessariamente indicata nel modello di domanda telematica;
  • deve ricevere la validazione dell’altro genitore non richiedente. In assenza validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50 per cento al solo genitore richiedente.

Assegno unico temporaneo, il requisito dell’affidamento e il riconoscimento anche ai nonni

Dal 1° luglio si può fare domanda per ottenere l’assegno temporaneo, o anche detto l’assegno ponte proprio per la sua natura provvisoria in vista del debutto dell’assegno unico universale, il suo presupposto è la necessità di sostenere le famiglie nel mantenimento e nella cura dei figli.

È proprio questa la ragione della regola che si applica ai genitori separati o divorziati e che, allo stesso modo, si riferisce anche ai nonni.

L’assegno temporaneo, infatti, è eventualmente riconosciuto anche ai nonni per i nipoti minori a carico, qualora essi risultino presenti nell’ISEE e in caso di formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

Se la famiglia anagrafica è composta da nonni e nipoti minorenni, ma non c’è un formale provvedimento di affido, la regola generale prevede che per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE i minori siano attratti nel nucleo familiare del genitore.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network