Premi di produttività: taglio contributi previdenziali in arrivo. Novità nel DL 50/2017

Daniele Di Giovenale - Incentivi alle imprese

Premi di produttività: taglio contributi previdenziali per coinvolgimento paritetico ma tetto massimo per detassazione a 3 mila euro. Ecco tutte le novità del decreto legge 50/2017.

Premi di produttività: taglio contributi previdenziali in arrivo. Novità nel DL 50/2017

Premi di produttività: è stato varato con la manovra agganciata al Def uno sgravio per i contributi previdenziali in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori all’organizzazione del lavoro. Il D.L. 50/2017 ha infatti imposto un taglio del 20% per le imprese sull’aliquota da applicare ai contributi IVS.

È questa una delle novità apportate dal D.L. 50/2017, la “manovrina” da 3,4 miliardi varata pochi giorni fa dal Governo e ora sotto la lente d’ingrandimento delle Commissioni parlamentari. La norma si inserisce nella scia della Legge di Bilancio 2017 che aveva innalzato il tetto massimo per i premi di produttività.

Come ulteriore conseguenza degli aggiustamenti contenuti nel D.L. 50/2017 si segnala anche il venir meno del limite di 4.000 euro in luogo dei 3.000 sulla detassazione per le aziende che realizzano piani di coinvolgimento paritetico dei lavoratori all’organizzazione aziendale.

Premi di produttività: taglio contributi previdenziali per coinvolgimento paritetico. Le novità del D.L. 50/2017

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono state confermate le indiscrezioni sugli sgravi sui contributi IVS per i datori di lavoro. Le novità si vanno ad aggiungere a quelle già presenti all’interno della Legge di Bilancio 2017 circa la detassazione dei premi di produttività.

In particolare le nuove previsioni contenute all’interno della manovrina vengono sancite dell’articolo 55 del decreto legge 50/2017. Al comma 189 della Legge di Stabilità 2016 infatti viene sostituito il testo seguente:

Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

Alla detassazione per i premi di produttività vengono così agganciati degli sgravi sui contributi previdenziali volti a favorire l’incremento del numero di contratti di secondo livello. La somma massima prevista per l’azienda è quindi pari a 800 euro su un taglio all’aliquota del 20% per contributi IVS a carico dei datori di lavoro.

L’incentivo trova applicazione unicamente per i contratti stipulati in data successiva all’entrata in vigore della manovra e pertanto solo per quelli siglati dopo il 24 aprile 2017. Per contratti anteriori non è possibile fare richiesta del taglio ai contributi previdenziali previsti dal D.L. 50/2017.

Premi di produttività: limite a 3.000 euro anche per coinvolgimento paritetico dei lavoratori

Un’ulteriore conseguenza dei cambiamenti apportati al comma 189 è anche il venire meno del tetto a 4.000 euro introdotto recentemente dalla Legge di Bilancio 2017. Il limite fissato per la detassazione al 10% in caso di coinvolgimento paritetico è uniformato a quello generale dei premi di produttività.

A tal riguardo una correzione è in ogni caso arrivata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ampliato la somma massima per premi di produttività dai 2.000 della Legge di Stabilità 2016 ai 3.000 attuali. Il tetto massimo a 3 mila euro è ora applicato anche per la detassazione nei casi di partecipazione paritetica.

Da tenere sott’occhio a riguardo la legge di conversione del decreto, ora passato all’esame del Parlamento.

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