Pensione anticipata e di vecchiaia: ultime novità dall’INPS

Francesco Rodorigo - Pensioni

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto diverse novità per la pensione contributiva, sia di vecchiaia sia anticipata. In particolare cambiano i requisiti legati all'importo soglia per l'accesso alle prestazioni

Pensione anticipata e di vecchiaia: ultime novità dall'INPS

Dall’INPS arrivano le istruzioni operative in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 per la pensione di vecchiaia e anticipata con il sistema contributivo.

Per la prima, l’importo soglia per l’accesso alla prestazione viene ridotto ed è quindi pari all’importo dell’assegno sociale, 534,41 euro per il 2024.

Per la pensione anticipata, invece, il requisito viene innalzato a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, ridotto per le donne con figli.

L’importo massimo della pensione non può essere superiore a cinque volte il trattamento minimo. La prestazione viene erogata trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

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Pensione anticipata e di vecchiaia: le istruzioni INPS sulle novità per il contributivo

L’INPS con la circolare n. 46, pubblicata il 13 marzo 2024, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle novità in materia di pensione anticipata e di vecchia con il sistema contributivo.

La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera a)), infatti, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina, in particolar modo alla parte relativa alle soglie minime di importo per l’accesso alla prestazione.

Come noto la pensione vecchiaia nel sistema contributivo scatta con la maturazione dei 67 anni d’età e di 20 anni di contributi. Per poter accedere alla prestazione, però, è necessario rispettare anche un ulteriore requisito, cioè quello relativo al valore dell’importo.

La Manovra 2024 è intervenuta proprio su quest’ultimo aspetto, abbassando il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia, che può essere pari all’importo dell’assegno sociale (fino al 31 dicembre 2023 tale valore doveva essere almeno 1,5 volte l’assegno sociale).

Per il 2024 il valore provvisorio dell’assegno sociale è pari a 534,41 euro.

Ad ogni modo, precisa l’INPS, i lavoratori e le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina precedente ancora in vigore maturano il diritto alla pensione di vecchiaia in base a tale disciplina.

Pensione anticipata contributiva: aumenta l’importo soglia per l’accesso

L’articolo 1, comma 125, lettera b) della legge n. 213 del 2023 interviene invece sul requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata con il sistema contributivo.

Tale prestazione spetta al compimento dei 64 anni d’età e con la maturazione di 20 anni di contributi.

Fino allo scorso 31 dicembre l’importo soglia per l’accesso è stato fissato a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. La Manovra 2024 ha innalzato tale valore, portandolo a 3 volte quello dell’assegno sociale.

Un requisito che può essere ridotto in favore delle donne con figli. Nello specifico scende a:

  • 2,8 volte per le donne con un figlio;
  • 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Gli importi soglia da applicare, calcolati sulla base del valore per il 2024 (534,41 euro), sono dunque quelli indicati nella tabella.

Importo soglia Valore
3 volte l’assegno sociale 1.603,23 euro
2,8 volte l’assegno sociale 1.496,35 euro
2,6 volte l’assegno sociale 1.389,46 euro

“Si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri continua a trovare applicazione l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995, anche ai fini del raggiungimento del suindicato importo soglia.”

Pensione anticipata nel sistema contributivo: importo massimo e decorrenza

La Legge di Bilancio 2024 prevede novità anche per quanto riguarda l’importo spettante ai lavoratori e alle lavoratrici che accedono alla pensione anticipata contributiva.

La prestazione può essere riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per il 2024 tale valore non può essere superiore a 2.993,05 euro.

Al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2026), poi, verrà pagato l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

Anche in questo caso chi ha maturato i requisiti al 31 dicembre 2023 può accedere alla pensione anticipata con le vecchie regole, incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale e senza finestre per la decorrenza.

Il primo pagamento della pensione, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3) della Manovra, viene erogato trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Anche per la pensione anticipata con il contributivo, dunque, viene introdotta la cosiddetta finestra e, pertanto, il trattamento pensionistico maturato sulla base dei nuovi requisiti non può essere riconosciuto prima del:

  • 2 aprile 2024 se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata o in regime di cumulo.

L’INPS sottolinea che per il personale del comparto Scuola e AFAM restano fermi i termini legati all’inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo.

La Manovra, inoltre, ha stabilito che il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva debba essere adeguato alla speranza di vita. Come previsto dal Ministero del Lavoro e da quello dell’Economia, per il 2025/2026 i requisiti pensionistici non sono incrementati.

INPS - Circolare n. 46 del 13 marzo 2024
Articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

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