Pensione INPS, niente flat tax del 7 per cento per chi torna in Italia

Pensione INPS, è precluso l'accesso alla flat tax del 7 per cento all'iscritto AIRE che intende tornare in Italia. Le novità arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 170 del 10 marzo 2021.

Pensione INPS, niente flat tax del 7 per cento per chi torna in Italia

Pensione INPS, non si applica la flat tax del 7 per cento al residente all’estero, iscritto all’AIRE, che intende tornare in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce l’impossibilità di accedere al regime di tassazione sostitutivo, in caso di percezione di pensione erogata da parte dell’INPS.

L’accesso alla tassazione agevolata è infatti riconosciuto esclusivamente in caso di titolarità di redditi da pensione di fonte estera, requisito che non è stato modificato a seguito degli interventi sul tema previsti dal decreto Dignità.

Pensione INPS, niente flat tax del 7 per cento per chi torna in Italia

Per un periodo di 9 anni, i titolari di redditi da pensione di fonte estera che si trasferiscono in Italia possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Il regime di tassazione agevolato è rivolto nello specifico a chi trasferisce in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

L’articolo 5-bis del decreto Crescita, convertito nella legge n. 58/2019, ha modificato in più parti l’articolo 24-ter del DPR n. 917/1986, relativo per l’appunto alla flat tax del 7 per cento per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza al Sud.

Tra le novità, si segnala la cancellazione della frase “percepiti da fonte estera o”, lasciando esclusivamente la locuzione “prodotti all’estero”. La modifica, all’apparenza minimale, ha suscitato non pochi dubbi da parte dei contribuenti titolari di pensione, intenzionati ad accedere alla flat tax del 7 per cento.

Ne è la prova l’interpello al quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta il 10 marzo 2021.

Come sopra anticipato, a voler applicare il regime di tassazione sostitutivo è un iscritto all’AIRE, titolare di trattamento pensionistico erogato dall’INPS.

La risposta n. 170 fornita dall’Agenzia delle Entrate è netta: le modifiche sopra citate non incidono sui presupposti di applicazione della tassazione agevolata, che è riconosciuta esclusivamente nel caso di redditi da pensione di fonte estera.

Ad essere cambiato è soltanto il perimetro dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva e, come chiarito dalle Entrate:

“sono assoggettati a tassazione opzionale al 7 per cento i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal TUIR per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato.”

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 170 del 10 marzo 2021
Applicabilità ad un soggetto titolare di pensione erogata dall’INPS dell’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno - Articolo 24-ter del TUIR

Flat tax pensioni, imposta sostitutiva del 7 per cento per tutti redditi prodotti all’estero

In sostanza, l’esercizio dell’opzione per la tassazione agevolata consente al contribuente di assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR.

Per identificare quando un reddito si considera prodotto all’estero vale il criterio della lettura “a specchio”, sulla base degli stessi criteri di collegamento previsti dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti in Italia.

Sintetizzando, la ratio della modifica introdotta dal decreto Crescita è stata esclusivamente quella di consentire l’applicazione della flat tax del 7 per cento su tutti i redditi prodotti dal titolare di pensione di fonte estera.

Resta quindi escluso dalla possibilità di applicare l’imposta sostitutiva il pensionato INPS, in quanto i redditi da pensione percepiti sono di fonte italiana, e restano assoggettati ai principi ordinari di tassazione previsti per i soggetti residenti.

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