PEC amministratori: escluse le società di persone

Salvatore Cuomo - Leggi e prassi

PEC degli amministratori, Unioncamere ufficializza l'esclusione per le società di persone. I dettagli nella nota pubblicata il 10 novembre 2025

PEC amministratori: escluse le società di persone

PEC amministratori: un primo documento di prassi amministrativa a firma di Unioncamere “ufficializza” l’esclusione delle società di persone dall’adempimento in scadenza il prossimo 31 dicembre 2025.

Fondata nel 1901, Unioncamere (Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è un ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano per il quale realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio che delle categorie economiche e per le quali svolge compiti e funzioni di raccordo con le amministrazioni centrali dello Stato.

Il documento pubblicato il 10 novembre contiene le prime indicazioni operative ai quali dovranno attenersi le CCIAA, le imprese interessate e gli operatori professionali, fornendo la lettura delle disposizioni contenute all’articolo 13 commi 3 e 4 del DL 159/2025 ora in discussione al Senato.

PEC degli amministratori, Unioncamere conferma l’esclusione delle società di persone

Con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025 il Legislatore ha voluto aggiornare le regole sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale, le PEC per intenderci, da parte degli amministratori di società, obbligo per questi ultimi introdotto dall’art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025 che aveva modificato i dettami dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012.

L’intento del documento Unioncamere è quello illustrare i dettami del Decreto Legge e con l’occasione quello di chiarire alcuni altri aspetti critici emersi durante la prima fase di attuazione riguardanti nel complesso i punti sotto elencati:

  • Soggetti obbligati;
  • Termine per la comunicazione;
  • Univocità del domicilio digitale;
  • Esenzione Diritti e Bolli;
  • Persone soggette all’obbligo.

Si legge nella nota:

“La nuova norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso - in senso generale - agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale, ed ha ristretto il perimetro dei soggetti obbligati.
Sono tenuti all’adempimento, in via alternativa, l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione. Sono, quindi coinvolte: società di capitali, società cooperative e società consortili.
Sono, invece, esclusi: amministratori di società di persone e soggetti che all’interno della società ricoprono cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.).”

Nei fatti l’ente si è attenuto al dettame letterale della norma che al comma 3 lettera a) riporta:

“a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione”.

Un punto quello della esclusione dall’obbligo delle società di persone che aveva destato in alcuni dubbi interpretativi, in particolare nello scrivente anche dovuti alla lettura degli atti parlamentari, sia il Dossier n. 584 predisposto dal Servizio Studi che la Nota di Lettura n. 297 del Servizio di Bilancio entrambi uffici ausiliari del Senato, nei quali nel trattare i contenuti dell’articolo 13 si legge un più generico riferimento alle “imprese costituite in forma societaria”.

PEC amministratori - comunicato Unioncamere
Scarica la nota pubblicata il 10 novembre 2025

Scadenza per la comunicazione della PEC

Il termine è stato indicato normativamente al 31 dicembre del 2025. In particolare la nuova scadenza interesserà anche coloro che ricoprono già la carica al 31 ottobre 2025.

Domicilio digitale, stop alla comunicazione della PEC della società

La norma ora prevede espressamente che non può essere indicato per il soggetto obbligato il medesimo domicilio digitale della società di cui è amministratore.

Chi ha già comunicato quale proprio domicilio digitale lo stesso della società per la quale è tenuto all’adempimento potrà adeguarsi al nuovo dettame normativo entro il 31 dicembre 2025 senza applicazione di sanzioni.

La sottolineatura contenuta nella nota Unioncamere sul punto evidenzia una curiosa conseguenza dovuta alla applicazione letterale del comma 3 lettera b) dell’articolo 13:

“Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.”

Potrà essere paradossalmente possibile per l’amministratore obbligato comunicare quale proprio indirizzo un domicilio digitale di un soggetto terzo, anche di una società diversa.

Diritti di segreteria

L’occasione della nota sul DL 159/2025 è utile ad Unioncamere per dare indicazione univoca anche sulla debenza o meno dei diritti di segreteria e di bollo.

Viene specificato che il solo caso della comunicazione della PEC dei soggetti obbligati è esente da diritti di segreteria ed imposta di bollo.

Non si ha diritto all’esenzione in caso di esercizio di comunicazioni contestualmente ad altri adempimenti o nel caso di comunicazione del domicilio digitale di soggetti non obbligati.

In conclusione, si evidenzia che il DL 159/2025 ha già iniziato il percorso di conversione in Legge partendo dal Senato che ha affidato il primo esame alla Commissione Affari sociali, sanità lavoro e previdenza sociale.

Stiamo monitorando l’iter contraddistinto quale Atto del Senato A.S. 1706 della XIX legislatura e vi terremo informati delle eventuali novità che emergeranno.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network