Omessi contributi gestione separata INPS: niente sanzioni per i professionisti prima del 2011

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS, con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, comunica che i professionisti non devono pagare sanzioni civili per la mancata iscrizione alla gestione separata e omesso versamento dei relativi contributi prima del 2011. Si tratta dei soggetti iscritti agli albi professionali ma non obbligati ad iscriversi alle rispettive casse. Le somme già versate saranno rimborsate.

Omessi contributi gestione separata INPS: niente sanzioni per i professionisti prima del 2011

Omessi contributi gestione separata INPS, non saranno applicate le sanzioni per i professionisti non iscritti prima del 2011.

Lo comunica l’INPS nella circolare n. 107 del 3 ottobre 2022.

I professionisti iscritti ai rispettivi albi ma non obbligati all’iscrizione presso le casse professionali non devono pagare le sanzioni civili previste per la mancata iscrizione alla gestione separata e l’omesso versamento dei contributi dovuti.

L’INPS ha recepito la sentenza n. 104/2022 della Corte Costituzionale, per cui non possono essere applicate le sanzioni relative al periodo che precede l’entrata in vigore della legge che ha istituito l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata.

L’esonero da tali sanzioni sarà applicato d’ufficio e in caso di versamenti già effettuati l’Istituto provvederà a rimborsare quanto dovuto.

Omessi contributi gestione separata INPS: niente sanzioni per i professionisti prima del 2011

I professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali ma non tenuti ad iscriversi alle casse professionali, non devono pagare le sanzioni civili per il mancato versamento dei contributi alla gestione separata INPS prima del 2011.

Lo specifica l’INPS nella circolare n. 107 del 3 ottobre con la quale recepisce la sentenza n. 104 del 2022 della Corte Costituzionale.

La Corte, infatti, ha stabilito che l’iscrizione alla gestione separata INPS, e il versamento dei relativi contributi, è obbligatoria anche per i lavoratori autonomi registrati all’albo che non sono tenuti ad iscriversi alla relativa cassa professionale.

Pertanto, le attività dei liberi professionisti sono esonerate dal versamento dei contributi alla gestione separata solo se rientrano nell’ambito di operatività di una cassa di riferimento.

In ogni caso la Corte ribadisce che casse e gestione separata sono complementari e non alternative. La gestione INPS, infatti, nasce per garantire copertura assicurativa e previdenziale ai professionisti, secondo il principio di universalizzazione della copertura assicurativa.

Gestione separata: niente sanzioni per i professionisti prima del 2011 per il principio di affidamento scusabile

La sentenza della Corte Costituzionale, per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni per omesso versamento dei contributi alla gestione separata, ha stabilito il principio di “affidamento scusabile”.

Secondo tale principio, i cittadini non devono essere sanzionati se il legislatore scrive leggi in maniera poco chiara e si trova a doverle reinterpretare con un altro provvedimento (interpretazione autentica).

L’interpretazione autentica, in questo caso, è stata fornita tramite il decreto legge n. 98 del 2011 che stabilisce in maniera definitiva l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata da parte dei professionisti iscritti all’albo ma non alla cassa.

La Corte ha sottolineato come non sia possibile prevedere il pagamento di sanzioni per violazioni antecedente al 2011 in presenza di “affidamento scusabile” da parte dei cittadini.

Pertanto, la norma di interpretazione autentica deve prevedere anche l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili sul mancato versamento dei contributi almeno per il periodo precedente alla sua entrata in vigore, in questo caso il 5 luglio 2011.

Nella circolare l’INPS specifica che la sentenza ha effetto su tutti i rapporti ancora in essere alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (27 aprile 2022) e che l’esclusione dal pagamento delle sanzioni civili sarà effettuata d’ufficio, senza necessità di apposite comunicazioni, restano da pagare i contributi dovuti e non versati.

Nel caso in cui i professionisti in questione abbiano già provveduto al pagamento delle sanzioni, l’Istituto provvederà a rimborsare quanto dovuto.

INPS - Circolare n. 107 del 3 ottobre 2022
Operazione Poseidone. Titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022

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