Naspi, Dis-Coll e contratti a termine in agricoltura: istruzioni INPS su limiti di reddito e durata

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Naspi e Dis-Coll, dall'INPS arrivano le istruzioni relative ai contratti di lavoro a termine in agricoltura stipulati entro il 31 dicembre 2021. Fino a 2.000 euro di reddito non si applicano le regole relative alla sospensione della disoccupazione e sono un massimo di 60 i giorni di lavoro effettivi che è possibile svolgere. Regole in chiaro nel messaggio n. 4079 del 22 novembre.

Naspi, Dis-Coll e contratti a termine in agricoltura: istruzioni INPS su limiti di reddito e durata

Naspi e Dis-Coll: senza effetti il lavoro a termine in agricoltura entro i 2.000 euro di reddito annui, a patto che le giornate effettive lavorate non siano superiori a 30, rinnovabili per altri 30 giorni.

I lavoratori percettori dell’assegno di disoccupazione potranno stipulare contratti di lavoro a termine in agricoltura fino al 31 dicembre 2021, scadenza strettamente connessa a quella dello stato d’emergenza Covid-19, senza il rischio di ricadere nelle ipotesi di sospensione o revoca della Naspi o della Dis-Coll.

A fornire le istruzioni operative è l’INPS, con il messaggio n. 4079 pubblicato il 22 novembre 2021. Le indicazioni riguardano la misura prevista dal decreto Rilancio per il 2020 e rinnovata dal decreto Sostegni bis anche per il 2021.

Sono due i limiti per i lavoratori a termine in agricoltura. A quello relativo al reddito annuo si affianca quello delle giornate di lavoro, che non dovranno superare i 30 giorni, rinnovabili per il medesimo periodo.

In tal senso bisognerà considerare le giornate effettive lavorate e non la durata del contratto stipulato, inviando apposita comunicazione all’INPS mediante il modello Naspi-Com.

Naspi, Dis-Coll e contratti a termine in agricoltura: istruzioni INPS su limiti di reddito e durata

I percettori di Naspi, Dis-Coll, così come dell reddito di cittadinanza e della cassa integrazione Covid a zero ore, possono stipulare fino a fine anno contratti di lavoro a termine fino a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, entro il limite di reddito annuo pari a 2.000 euro.

È stato il decreto Rilancio n. 34/2020, all’articolo 94, ad aver previsto la possibilità per i lavoratori in disoccupazione di poter lavorare per brevi periodi nel settore agricolo, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici riconosciuti.

Due sono i vincoli da rispettare:

  • le giornate di lavoro non devono essere superiori a 30, rinnovabili per ulteriori 30 giorni;
  • il reddito annuo percepito da tale attività non deve superare i 2.000 euro.

Il decreto Sostegni bis ha prorogato la possibilità per i lavoratori in disoccupazione di lavorare a tempo determinato in agricoltura fino alla fine dello stato d’emergenza Covid-19, ossia attualmente fino al 31 dicembre 2021.

Una scadenza che sarà automaticamente prorogata in caso di prolungamento della durata della situzione emergenziale.

Con il messaggio n. 4079 del 22 novembre 2021 l’INPS fa il punto delle regole da seguire, evidenziando da un lato i limiti reddituali e in parallelo quelli previste in relazione alla durata massima del periodo di lavoro.

Sono 30 i giorni di lavoro (rinnovabili per il medesimo periodo) ammessi. Ai fini del calcolo non si considera però la durata in sé del contratto di lavoro, bensì le giornate di lavoro effettivo.

Questo evidenzia l’Istituto, che specifica che il percettore della Naspi o della Dis-Coll che abbia stipulato un contratto di lavoro a termine in agricoltura dovrà comunicare, mediante il modello Naspi-Com, le giornate di effettivo lavoro tra quelle indicate nel contratto di lavoro.

INPS - messaggio numero 4079 del 22 novembre 2021
Proroga della promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte dei percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Naspi e Dis-Coll, cumulo e sospensione per i contratti di lavoro a termine sopra i limiti

Monitorare durata dei contratti di lavoro e altresì importo del reddito percepito dall’attività svolta è fondamentale per evitare di ricadere nella disciplina del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché nelle ipotesi di decadenza dalla Naspi e dalla Dis-Coll.

In ogni caso, il messaggio INPS specifica che cumulo, sospensione e decadenza si applicheranno solo per il reddito che eccede il limite di 2.000 euro e per i periodi di lavoro superiori ai 30+30 giorni.

Contributi utili per il calcolo di requisiti e durata della disoccupazione

In chiusura, l’INPS evidenzia che i contributi versati per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro agricolo saranno considerati ai fini di eventuali future prestazioni di disoccupazione.

Il lavoro agricolo a termine consentirà quindi di maturare contributi utili ai fini del riconoscimento di una nuova Naspi, così come per il calcolo della durata della prestazione riconosciuta.

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