Liquidazioni IVA e ritenute, nuove scadenze dal 2024 anche per gli adempimenti periodici

Anna Maria D’Andrea - Scadenze fiscali

Liquidazioni IVA e ritenute sui redditi da lavoro autonomo con possibilità di rinvio dei termini di versamento se di importo fino a 100 euro. Con il via libera al decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti tributari cambiano anche le scadenze degli adempimenti periodici previsti entro il 16 di ciascun mese

Liquidazioni IVA e ritenute, nuove scadenze dal 2024 anche per gli adempimenti periodici

Liquidazioni IVA e ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi a scadenza mobile.

La novità trova spazio nel testo del decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti approvato in via definitiva nel corso del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre, che esplicherà i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Sul fronte degli adempimenti periodici, la scadenza fissata in calendario per il 16 di ciascun mese sarà rinviabile in caso di versamenti di importo non superiore a 100 euro.

Per le liquidazioni IVA, sia mensili che trimestrali, così come sulle ritenute IRPEF degli autonomi, arriva la possibilità di cumulo dei pagamenti, fermo restando il termine del 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Liquidazioni IVA e ritenute, nuove scadenze dal 2024 anche per gli adempimenti periodici

È l’articolo 9 del testo del decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti fiscali a prevedere l’ampliamento della soglia minima per i versamenti dell’IVA e delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro autonomo.

Sul fronte dell’IVA, si modificano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 100/1998 e dall’articolo 7, comma 1 lettera a) del DPR n. 542/1999: in ambedue i casi dalla soglia dei 25,82 euro (le ex cinquantamila lire), si passa a 100 euro.

Stesso limite anche in merito ai versamenti delle ritenute disciplinati dagli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Per gli adempimenti periodici che chiamano in causa i titolari di partita IVA e i sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2024 sarà quindi possibile cumulare i versamenti di importo non superiore alla nuova soglia di 100 euro, novità che si affianca alla riscrittura delle scadenze fiscali dal prossimo anno.

Se ad oggi quindi i versamenti dell’IVA si effettuano entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento o del mese successivo al trimestre per i contribuenti minori, a partire dal nuovo anno sarà possibile beneficiare della scadenza mobile, calibrata in ragione dell’ammontare dovuto.

Resta in ogni caso l’obbligo di procedere al versamento entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento, scadenza che sul fronte delle liquidazioni IVA aggiungerà una nuova data da annotare in calendario.

Ritenute IRPEF autonomi e IVA per mensili e trimestrali, versamento obbligatorio entro il 16 dicembre

Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il decreto attuativo di uno dei tasselli della riforma fiscale, l’obiettivo della soglia di 100 euro è di:

“ridurre la frequenza dei pagamenti, rinviando quelli di importo poco significativo e quindi semplifica gli adempimenti dei contribuenti e dei sostituti d’imposta.”

Sarà in ogni caso possibile scegliere come muoversi. Partite IVA e sostituti d’imposta potranno quindi lasciare inalterato il calendario degli adempimenti periodici e, sostanzialmente, pagare le somme dovute entro il 16 di ciascun mese (o del mese che segue il trimestre di riferimento per l’IVA dei trimestrali).

Sia sul fronte dell’IVA periodica che delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo, viene tuttavia fissata come scadenza ultima per adempiere quella del 16 dicembre di ciascun anno. A livello pratico quindi, non cambia lo scadenzario sul fronte dell’IVA mensile di novembre e delle ritenute relative ai compensi corrisposti nello stesso mese, mentre per il mese di dicembre si aggiunge un nuovo appuntamento in calendario.

A cambiare è inoltre anche il calendario delle scadenze previste per i condomini in qualità di sostituti d’imposta, in caso di versamenti inferiori alla soglia di 500 euro.

Il decreto legislativo modifica quanto previsto dall’articolo 25-ter, comma 2-bis del DPR n. 600/1973, anticipando al 16 giugno e al 16 dicembre i termini fissati fino al 2023 al 30 giugno e al 20 dicembre.

Anche in tal caso, sarà obbligatorio versare entro il 16 dicembre le ritenute operate nel corso del mese.

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