Licenziamenti, incentivo all’esodo con tassazione separata anche per le somme anticipate

Licenziamenti, incentivo all'esodo con tassazione separata anche per le somme anticipate: è l'Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, con la risposta all'interpello n. 177 del 16 marzo 2021.

Licenziamenti, incentivo all'esodo con tassazione separata anche per le somme anticipate

Licenziamenti, tassazione separata per l’incentivo all’esodo anche per le somme anticipate.

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 177 del 16 marzo 2021 si sofferma sulle regole di tassazione dell’indennità corrisposta a titolo di incentivo all’esodo ai lavoratori che aderiscono a piani di licenziamento.

Il piano di ristrutturazione e razionalizzazione dei costi presentato nell’interpello, definito ad aprile 2020, si è “scontrato” con il periodo complesso sia sul fronte sanitario che economico causato dall’emergenza Covid-19.

Una situazione che ha comportato un doppio rinvio dei licenziamenti per i lavoratori che avevano aderito all’accordo, ma con pagamento dell’incentivo all’esodo anticipato rispetto alla data ultima del recesso disposto per ciascun lavoratore.

Ed è a fronte di tale situazione, anche motivata dall’emergenza in atto, che l’azienda istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate, la quale dal canto suo non si oppone alla possibilità di applicare la tassazione separata anche sulle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo.

Licenziamenti, incentivo all’esodo con tassazione separata anche per le somme anticipate

Anche per la quota di incentivo all’esodo erogata prima del licenziamento e quindi nel corso del rapporto di lavoro è possibile applicare la tassazione separata, ai sensi degli articoli 17 e 19 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate riconosce, anche in tale fattispecie, la possibilità di assoggettare le somme corrisposte alla stessa tassazione prevista per il TRF.

Come riportato nella risposta all’interpello n. 177 del 16 marzo 2021, l’articolo 17 del TUIR prevede che l’imposta si applichi separatamente:

“sulle altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché sulle somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.”

Per individuare l’ambito applicativo di quanto sopra, viene evidenziato quanto già precisato con la circolare n. 29/E del 20 marzo 2001: si tratta di indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tra risoluzione del rapporto di lavoro e percezione delle somme deve quindi sussistere un rapporto diretto ed immediato. Somme che, specifica l’Agenzia delle Entrate, ricomprendono anche l’incentivo all’esodo, erogato in aggiunta al TFR, al fine di consentire all’azienda di gestire gli esuberi.

Guardando nello specifico alla tassazione prevista in caso di erogazione di incentivo all’esodo, a seguito dell’adesione da parte del lavoratore alla procedura di licenziamento, l’interpello n. 177 menziona poi il comma 2 dell’articolo 19 del TUIR, utile ad individuare la disciplina fiscale da applicare a tale emolumento, stabilendo che:

“anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1 (medesima aliquota del TFR).”

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 177 del 16 marzo 2021
Trattamento fiscale dell’anticipazione di somme erogate a titolo di incentivo all’esodo - Articoli 17 e 19 del Tuir

Licenziamenti rinviati, tassazione separata salva

È lo stesso legislatore ad aver previsto che il datore di lavoro possa erogare, nel corso del rapporto di lavoro, una quota dell’incentivo all’esodo a titolo di anticipo. Questo è quanto si evince dal comma 4 dell’articolo 19, il quale prevede che:

“Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.”

Il sostegno economico erogato al lavoratore, anche in anticipo rispetto al licenziamento effettivo, dovrà quindi essere assoggettato a tassazione separata, essendo chiaro il nesso tra corresponsione della somma e cessazione del rapporto di lavoro.

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