Legge 104, permessi alternati tra più familiari e non solo: le novità dalla direttiva UE

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Legge 104, cambiano le regole sui permessi: per effetto del decreto legislativo che attua la direttiva UE sull'equilibrio tra vita e lavoro i tre giorni potranno essere alternati tra più familiari. Novità anche sul congedo straordinario e sullo smart working.

Legge 104, permessi alternati tra più familiari e non solo: le novità dalla direttiva UE

Legge 104, permessi alternati tra più familiari, nel rispetto del limite dei tre giorni mensili.

È questa una delle novità per i caregiver prevista dal decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 22 giugno 2022, in attuazione della direttiva UE 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

In parallelo alle novità per le famiglie, il decreto introduce importanti novità per chi assiste soggetti con disabilità, e va ad estendere i diritti riconosciuti dalla legge 104.

Non solo permessi: tra le novità anche l’estensione ai conviventi e alla parte dell’unione civile del diritto ai due anni di congedo straordinario così come il diritto alla priorità per lo smart working sia ai caregiver che a persone con disabilità grave ai sensi della legge 104.

Legge 104, permessi alternati tra più familiari e non solo: le novità dalla direttiva UE

Introduce una serie di rilevanti novità il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri il 22 giugno scorso, che attua la direttiva UE 2019/1158. Tra queste, meritano un focus specifico le modifiche previste in materia di diritti e tutele delle persone con disabilità grave e dei loro caregiver.

Partendo dalle novità relative ai permessi previsti dalla legge 104/92, il decreto legislativo prevede che i tre giorni di astensione dal lavoro potranno essere richiesti per l’assistenza a persone con disabilità grave, non ricoverate a tempo pieno, rispetto alle quali il lavoratore sia:

  • coniuge,
  • parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge n. 76/2016,
  • parente o affine entro il secondo grado.

La prima novità riguarda quindi chi potrà usufruirne: i permessi 104 si estendono anche a convivenza di fatto e unioni civili.

Non solo: fermo restando il limite complessivo dei tre giorni di permesso mensile, la richiesta potrà essere fatta anche da più soggetti tra quelli sopra elencati, che potranno quindi usufruirne per assistere la stessa persona.

I permessi 104 diventano quindi alternati, possibilità precedentemente non riconosciuta.

L’utilizzo dei tre giorni di astensione dal lavoro comporterà inoltre il diritto da parte del beneficiario ad accedere in via prioritaria allo smart working, misura che riguarda sia i familiari che prestano assistenza che i soggetti con disabilità.

A livello operativo, per l’avvio delle misure di cui sopra è attesa la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Nell’attesa, si mette di seguito a disposizione lo schema trasmesso dal Governo al Parlamento:

Schema decreto legislativo attuativo della direttiva UE 2019/1158
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE

Legge 104, non solo permessi: dalla direttiva UE novità anche sul congedo straordinario

Alle novità sui permessi 104 si affiancano le modifiche in materia di congedo straordinario.

Anche in tal caso convivente di fatto e parte dell’unione civile vengono equiparati al coniuge al fine della richiesta dei due anni di congedo, continuato o frazionato.

Inoltre, dal decreto legislativo del 22 giugno 2022 emerge una semplificazione procedurale: il termine dilatorio minimo per l’inizio della fruizione del congedo si riduce da sessanta e trenta giorni.

Ad ultimo, tra le novità viene disposto il diritto al congedo anche in caso di convivenza instaurata dopo la richiesta, a prescindere dalla presenza o meno di altri soggetti aventi diritto ad usufruirne.

Si resta quindi in attesa dell’entrata in vigore a livello operativo delle novità, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo.

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