Infortunio sul lavoro da Covid: per l’inabilità e il rientro non valgono le regole generali

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Infortunio sul lavoro per contagio da Covid, previste regole specifiche per accertare l'inabilità e per consentire il rientro in servizio dopo la guarigione. Ecco i chiarimenti INAIL contenute nelle raccomandazioni n. 5 e 8 del 2020 pubblicate il 4 ottobre 2021.

Infortunio sul lavoro da Covid: per l'inabilità e il rientro non valgono le regole generali

Quando si tratta di infortunio sul lavoro per contagio da Covid le regole secondo cui viene accertata l’inabilità temporanea e le condizioni per il rientro a lavoro sono diverse rispetto a quelle generali.

Lo ha ribadito l’INAIL con due diverse raccomandazioni, entrambe pubblicate il 4 settembre 2021.

Con la prima raccomandazione, la numero 5/2020, l’INAIL chiarisce due aspetti generali relativi alla durata periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) a fronte del contagio da Covid.

La seconda raccomandazione, la numero 8/2020, chiarisce i criteri con cui il medico attesta la malattia in ipotesi di rischio elevato di contagio, per esempio a causa delle caratteristiche dell’attività svolta.

In particolare, per l’inizio del periodo di malattia l’Istituto chiarisce che qualsiasi documentazione sanitaria può certificare l’infortunio da Covid, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS e, solo eventualmente, un test molecolare negativo.

Per il rientro a lavoro, viceversa, a prescindere dalla scomparsa dei sintomi, saranno sempre necessari i due tamponi molecolari negativi non essendo sufficiente, per le caratteristiche specifiche del virus, la sola guarigione clinica.

Infortunio sul lavoro da Covid: per l’inabilità e il rientro non valgono le regole generali

In ipotesi di infortunio da Covid il periodo di inabilità, con conseguente riconoscimento dell’indennità giornaliera, inizia dall’astensione dal lavoro, anche quando questa sia legata a sintomi non ricondotti con certezza al virus, come nel caso di una semplice influenza.

Per l’inabilità, specifica l’Istituto, sarà ammessa qualsiasi tipo di certificazione medica anche senza necessità del risultato negativo di un tampone.

Potrà confortare la diagnosi medico-legale il risultato del test sierologico, qualora disponibile”.

Si legge infatti in una delle due raccomandazioni, la numero 5/2020, pubblicata il 4 ottobre 2021.

L’INAIL chiarisce che qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile per certificare questo tipo di infortunio.

Viceversa, il ritorno a lavoro dopo la fine del periodo di inabilità potrà avvenire solo in caso di assenza di sintomi e solo dopo il doppio test molecolare negativo. Precisazione non da poco, se si considera che il soggetto “clinicamente guarito” e quindi secondo le regole generali idoneo al ritorno in servizio, può risultare ancora positivo e a rischio, seppure lieve, di contagio.

In caso di contagio da Covid, infatti, la guarigione clinica e la cosiddetta “stabilizzazione del quadro” (l’assenza di sintomi della malattia) oltre alla prognosi del medico sono in via eccezionale sovrapponibili, proprio per evitare situazioni di pericolo sia per il lavoratore contagiato che per gli altri lavoratori.

INAIL - raccomandazione numero 5/2020 del 4 otobre 2021
Istruzioni operative in tema di durata del periodo di ITA in infortuni da COVID-19

Infortunio sul lavoro da Covid: diagnosi del medico legale quando ricorre la presunzione semplice

L’INAIL, in una sua precedente circolare del 3 aprile 2020, aveva distinto i lavoratori per i quali vige, ai fini dell’accertamento medico-legale, una presunzione semplice di origine professionale del contagio per cui si possa parlare di infortunio sul lavoro indennizzabile dallo stesso Istituto.

In tale ipotesi, a meno che non venga presentata la prova contraria, il virus si ritiene contratto in ambito lavorativo.

Si tratta, in generale, di lavoratori esposti ad un maggior rischio quali medici, infermieri, operatori sanitari e simili, nonché di lavoratori a costante contatto con il pubblico o con l’utenza in generale, quali addetti alla cassa, alle vendite, al personale non sanitario operante all’interno di ospedali.

A riguardo, nella raccomandazione numero 8/2020, ha specificato che tale presunzione non esclude un’istruttoria medica in cui vengano eseguite le verifiche seguenti:

  • qualificazione del livello di rischio dell’attività lavorativa effettivamente svolta;
  • corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell’attività lavorativa e la categoria generale richiamata;
  • coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio;
  • prova contraria, con l’esclusione in buona sostanza di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa.

Per quanto riguarda l’individuazione della prova contraria che escluda l’origine professionale del contagio, l’INAIL evidenzia la necessità di analizzare ulteriori elementi, quali:

  • se il lavoro è svolto o meno effettivamente in presenza nell’ambiente a rischio di esposizione elevata;
  • la presenza di contagi familiari;
  • le modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale.

Per tutti gli aspetti tecnici, si rimanda al testo integrale della circolare numero 8/2020.

INAIL - raccomandazione numero 8/2020 del 4 ottobre 2021
Criteri medico-legali per la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2

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