IVA lenti a contatto colorate: quale tassazione si applica?

Tommaso Gavi - IVA

IVA lenti a contatto colorate, qual è la tassazione da applicare? A fornire chiarimenti è la risposta all'interpello numero 488 del 20 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate. Se sono graduate la corretta aliquota è quella del 4% in quanto la correzione della graduazione è considerata un ausilio indispensabile per chi ha problemi visivi permanenti.

IVA lenti a contatto colorate: quale tassazione si applica?

IVA lenti a contatto colorate, quale tassazione deve essere applicata?

Se le lenti hanno una correzione visiva, quella del 4%, come spiega la risposta all’interpello numero 488 del 20 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Per lenti a contatto colorate senza correzione, invece, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

L’IVA agevolata è prevista infatti solo quando i prodotti sono considerati un ausilio indispensabile per chi ha problemi visivi permanenti.

IVA lenti a contatto colorate: quale tassazione si applica?

Può essere applicata l’aliquota IVA agevolata al 4% alle lenti a contatto colorate?

I chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 488 del 20 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 488 del 20 ottobre 2020
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA lenti a contatto colorate.

Per i prodotti con correzione della gradazione è prevista l’IVA agevolata al 4% poiché devono essere considerati ausili per chi ha problemi visivi permanenti.

La spiegazione parte da un caso concreto: il quesito di una società che si occupa di vendite a distanza di prodotti oculistici tramite internet.

L’istante chiede la corretta tassazione dei seguenti prodotti:

  • lenti a contatto correttive (giornaliere, settimanali, mensili, ecc.);
  • lenti a contatto colorate a uso estetico;
  • lenti a contatto colorate a uso estetico, ma con annessa correzione visiva;
  • soluzione per la pulizia delle lenti.

Prima di entrare nel dettagli l’Amministrazione finanziaria riepiloga il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 prevede quanto segue:

“tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento [...].”

La norma è stata inserita nel decreto IVA, in particolare nel n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata a tale decreto.

Tale tabella prevede l’IVA al 4% per “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”.

Ad ulteriore conferma viene citata la circolare del Ministero delle Finanze n. 50 del 18 luglio 1990, che in merito a lenti a contatto, lenti oftalmiche graduate e occhiali da vista chiarisce che:

"[...] essendo destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti, sono da considerare quali ausili e pertanto alle relative cessioni e importazioni torna applicabile l’IVA nella misura del 4 per cento [...]".

IVA lenti a contatto colorate: occhiali, montature e liquido per la pulizia

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti anche in relazione ad altri prodotti.

Per quanto riguarda gli occhiali, possono usufruire dell’aliquota IVA agevolata al 4% solo prodotti finiti, composti da montatura e lenti oftalmiche graduate.

Per la sola montatura, invece, deve essere applicata l’aliquota ordinaria al 22%.

La stessa aliquota si deve applicare anche alle lenti a contatto colorate senza graduazione dal momento che tali prodotti hanno una funzione esclusivamente estetica.

Sebbene possa rimanere qualche dubbio sulle soluzioni per la pulizia delle lenti, in quanto utilizzate sia per pulire le lenti a contatto graduate sia per quelle colorate e non graduate, il documento di prassi spiega che anche in questo caso l’aliquota di riferimento per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto è quella ordinaria del 22%.

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