Cessione di utility token fuori dal campo di applicazione dell’IVA

Utility token, la cessione non è soggetta a IVA. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 507 del 12 ottobre 2022. I token emessi da una ICO sono equiparabili ai documenti di legittimazione.

Cessione di utility token fuori dal campo di applicazione dell'IVA

In tema di trattamento fiscale degli utility token emessi a seguito di una ICO, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, essendo i token equiparabili ai documenti di legittimazione, la relativa cessione non è soggetta a IVA.

La natura degli stessi, infatti, cambia dopo la loro emissione per diventare, specie in caso di inutilizzo, una moneta virtuale o uno strumento d’investimento. Tale intrinseca capacità non li rende assimilabili ai voucher bensì a documenti di legittimazione, che conferiscono al portatore il diritto di ottenere dalla Società una prestazione a prezzo ridotto rispetto a chi non possiede tale token.

Questo il contenuto della risposta ad interpello n. 507 del 12 ottobre 2022, con cui è stato anche chiarito che, nel momento in cui il possessore utilizzerà il token per l’acquisto del servizio a prezzo scontato, l’operazione sarà soggetta a IVA, con l’aliquota propria della prestazione di servizio ricevuta e tenendo conto sia dello status del committente, sia dello Stato in cui quest’ultimo è stabilito ai fini IVA.

Il caso

L’istanza di interpello è stata proposta da una società la cui attività consiste nella protezione del diritto di autore su opere musicali, con autenticazione delle stesse in blockchain.

Al fine di reperire la dotazione finanziaria necessaria per completare la sua infrastruttura tecnologica e coprire le spese di gestione, la società intende dar seguito ad una Initial Coin Offer (cd. ICO) attraverso l’emissione di utility token che daranno diritto al possessore di depositare le proprie opere a prezzo scontato.

In altre parole, il token sarà “un tipo di cripto-attività destinato a fornire l’accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, e che è accettato solo dall’emittente di tale token” secondo la definizione contenuta nella “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle criptoattività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937” del 24 settembre 2020.

L’Istante ha chiesto pertanto di conoscere il corretto trattamento IVA dell’operazione prospettata, proponendo di considerare l’emissione e la vendita dell’utility token come cessione avente ad oggetto denaro o crediti in denaro di cui all’art. 2, co. 3, lett. a) del DPR 633/1972 e, come tale, operazione esclusa nel campo di applicazione dell’IVA.

Diversamente, l’acquisto del servizio di deposito delle opere da parte dei possessori degli utility token è da considerarsi operazione soggetta ad IVA con aliquota ordinaria.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 507 del 12 ottobre 2022
Emissione e vendita di utility token - trattamento ai fini IVA.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nonostante si tratti di una materia non espressamente normata, relativa ad un settore in rapida evoluzione, l’Agenzia delle entrate aveva già fornito un parere sul trattamento fiscale degli utility token nell’ambito di una ICO, nelle risposte a interpello n. 14 del 28 settembre 2018 e n. 110 del 20 aprile 2020, specificando già in quella sede che le Initial Coin Offer costituiscono una forma di finanziamento, utilizzata da start-up o da soggetti che intendono realizzare un determinato progetto, resa possibile tramite la tecnologia blockchain.

Nel caso che ci occupa oggi i token conferiscono al possessore il diritto a usufruire di un vantaggio in forma di sconto sui servizi forniti dalla Società, non praticato invece a chi non acquista detti strumenti in sede di ICO.

Detti token, tuttavia, non possono essere assimilati ai fini IVA a un “buono corrispettivo” o voucher perché la loro natura varia dopo l’emissione, per diventare - soprattutto in caso di inutilizzo - una moneta virtuale o uno strumento d’investimento, suscettibile di essere negoziato su un mercato secondario in cambio di un profitto (cd. hybrid token).

Potrebbe accadere, ad esempio, che il possessore dell’utility token non formalizzi il successivo acquisto del servizio, preferendo conservarlo quale riserva di valore o cederlo contro altre cripto-attività o moneta fiat al fine di realizzare un guadagno.

Alla stregua di tali considerazioni l’Agenzia delle entrate considera i token assimilabili più a dei “documenti di legittimazione” ex art. 2002 cc, poiché conferiscono al portatore il diritto di ottenere dalla Società una prestazione a prezzo ridotto rispetto a chi tale token non possiede, la cui cessione è esclusa da IVA.

Quando (e se) invece il possessore utilizzerà il token per acquistare a prezzo scontato il servizio di deposito dell’opera, detta operazione sarà soggetta a IVA con l’aliquota propria della prestazione di servizio ricevuta e tenendo conto sia dello status del committente, sia dello Stato in cui quest’ultimo è stabilito ai fini IVA.

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