IVA auto disabile a carico: aliquota al 4 per cento anche se il padre non ha reddito

Tommaso Gavi - IVA

IVA auto disabile a carico, la tassazione agevolata con aliquota al 4 per cento si applica anche se l'acquisto è per una persona minorenne e senza reddito a carico del genitore anch'esso privo di reddito. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 335 dell'11 maggio 2021, che spiega la documentazione da consegnare.

IVA auto disabile a carico: aliquota al 4 per cento anche se il padre non ha reddito

IVA auto disabile a carico, si applica l’aliquota agevolata al 4 per cento anche se la persona che ha a carico il soggetto che acquista l’auto non ha reddito.

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 335 dell’11 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione finanziaria conferma che il disabile minorenne che non possiede redditi si può considerare fiscalmente a carico del padre, anche se lo stesso a sua volta è privo di reddito.

L’acquirente dell’auto, o colui che ne risulta intestatario, deve portare la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o un’autocertificazione che attesti che il soggetto beneficiario dell’agevolazione è a suo carico.

IVA auto disabile a carico: aliquota al 4 per cento anche se il padre non ha reddito

L’IVA sulla cessione di un auto a favore di una persona con disabilità, minorenne e senza reddito, a carico del proprio genitore anch’egli privo di reddito è l’oggetto della risposta all’interpello numero 335 dell’11 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 335 dell’11 maggio 2021
Cessione autoveicolo a disabili - Aliquota IVA ridotta.

I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria nascono dal quesito dell’istante, una società venditrice di autovetture.

Nel documento si legge che:

“La società riferisce che l’autovettura dovrebbe essere venduta ad un minore disabile, titolare di reddito «inferiore ai limiti di legge», in possesso della certificazione di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riportante la grave limitazione alla capacità di deambulare.”

Il minore in questione è a carico di suo padre, che a sua volta è privo di reddito.

L’istante chiede se si può applicare il regime IVA agevolato.

L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente, riepilogando il quadro normativo di riferimento e specificando la documentazione che deve essere presentata.

Ad introdurre l’imposta agevolata per le cessioni o importazioni di auto ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie è l’articolo 1 della legge n. 97/1986.

In prima battuta l’agevolazione era prevista solo per possessori di patenti speciali, poi è stata estesa anche a tutti i cittadini con ridotte o impedite capacita motorie permanenti.

Secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, legge n. 449/1997, l’agevolazione è prevista anche per i familiari di cui i soggetti risultino fiscalmente a carico.

Il regime ridotto con aliquota al 4 per cento è infine confluito nel decreto IVA: numero 31, Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972.

L’agevolazione spetta anche “agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni”

IVA auto disabile a carico: la documentazione da presentare

Per poter beneficiare dell’aliquota IVA agevolata al 4 per cento sull’acquisto di un auto, l’acquirente deve consegnare al venditore la documentazione che provi il suo diritto all’agevolazione.

Deve dunque essere presentata la seguente documentazione:

  • la certificazione relativa alla condizione di disabilità;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che nei quattro anni precedenti il soggetto non ha acquistato un veicolo beneficiando dell’agevolazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, decreto Mef 16 maggio 1986.

L’agevolazione si applica, infatti, solo una volta ogni quattro anni. Rappresentano un’eccezione i casi in cui l’auto venga cancellata dal PRA, Pubblico Registro Automobilistico, oppure sia rubata e non ritrovata.

L’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che siano soddisfatti i requisiti che danno accesso all’agevolazione.

Oltre alla certificazione della disabilità, l’acquirente che sarà l’intestatario dell’auto deve portare alternativamente:

  • la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;
  • un’autocertificazione che attesti che il soggetto beneficiario dell’agevolazione è a suo carico.

Ai fini IVA deve inoltre essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio antecedente l’immatricolazione della vettura non è stato acquistato un altro veicolo beneficiando della stessa agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate fornisce infine chiarimenti sulla possibilità di intestare l’auto al minore, richiamando i seguenti documenti di prassi:

In tali documenti si chiarisce che:

“Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l’intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.”

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