Codice natura N2.2 nelle fatture elettroniche dei forfettari dal 1° luglio 2022

Non cambiano le regole operative in merito alla compilazione delle fatture elettroniche dei forfettari, che nel campo Natura continueranno ad indicare il codice N2.2. Nel corso di Telefisco del 15 giugno 2022 i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Codice natura N2.2 nelle fatture elettroniche dei forfettari dal 1° luglio 2022

L’avvio della fattura elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022 non cambia le regole tecniche di compilazione.

In vista dell’avvio dell’estensione della fatturazione elettronica, che dal mese di luglio perderà gli esoneri previsti per le partite IVA minori con ricavi e compensi superiori a 25.000 euro nel 2021, dall’Agenzia delle Entrate arrivano i primi chiarimenti.

Nell’ambito di Telefisco del 15 giugno 2022 è stato quindi specificato che in sede di compilazione delle fatture elettroniche continuerà a dover essere indicato il codice natura N2.2.

Si tratta dell’elemento generico che, così come indicato nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, individua le operazioni non soggette ad IVA.

E, in parallelo, si tratta di uno dei codici natura indicati in fattura elettronica utilizzati ai fini della messa a punto degli elenchi relativi al calcolo dell’imposta di bollo, dovuta per i forfettari in relazione alle operazioni di importo superiori a 77,47 euro.

Codice natura N2.2 nelle fatture elettroniche dei forfettari dal 1° luglio 2022

Ad individuare le operazioni effettuate da forfettari sarà quindi il codice natura N2.2 indicato in fattura elettronica, già ad oggi utilizzato nell’ambito di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali non è addebitata l’IVA.

La conferma fornita dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di Telefisco del 15 giugno 2022, l’evento organizzato dal Sole24Ore, evidenzia quindi che non vi saranno novità a livello operativo, e continueranno ad applicarsi le specifiche tecniche già ad oggi previste con decorrenza dal 1° luglio 2022.

Come indicato nelle regole disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’elemento “DatiGeneraliDocumento”, accanto alle informazioni specifiche relative all’operazione effettuata, sarà quindi necessario compilare il campo “Natura” inserendovi il codice generico “N2.2 non soggette - altri casi”.

I forfettari dovranno conseguentemente tenere a mente un ulteriore obbligo al quale sarà difficile “sfuggire”: quello di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Con il codice natura N2.2 scatta l’obbligo per i forfettari di pagare il bollo sulle fatture elettroniche

La fatturazione elettronica per i forfettari trascina con sé una serie di nuovi obblighi e adempimenti, non da ultimo quello relativo alle modalità di versamento dell’imposta di bollo.

Nell’ambito della fattura elettronica, il bollo si versa trimestralmente e, si ricorda, a partire dallo scorso anno è attivo un servizio di assistenza al contribuente in materia di calcolo e pagamento delle somme dovute.

Anche i forfettari saranno inclusi nella platea di soggetti nei confronti dei quali l’Agenzia delle Entrate effettuerà una ricognizione circa il corretto assolvimento dell’obbligo di versamento dell’imposta di bollo.

Si ricorda che l’indicazioni dell’assolvimento dell’imposta sulle e-fatture avviene valorizzando con “SI” il campo “Bollo virtuale” nel tracciato record della fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i dati relativi all’imposta emergente dalle fatture elettroniche emesse, a cadenza trimestrale, fornendo due diversi elenchi.

All’elenco A, relativo ai dati indicati nelle fatture, si affianca l’elenco B, contenente le fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali risulta dovuta.

Si tratta ad esempio delle fatture elettroniche dei forfettari di importo superiore a 77,47 euro. Il codice natura N2.2 sarà la base di partenza per l’Amministrazione Finanziaria per individuare se è stato o meno indicato l’importo del bollo di 2 euro in fattura.

In caso contrario, sarà la stessa Agenzia delle Entrate ad integrare il documento, nell’ambito del servizio di assistenza al contribuente che punta anche a contrastare l’evasione per il pagamento dell’imposta.

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