L'articolo 14 del disegno di Legge di Bilancio 2026 riapre la finestra per le assegnazioni agevolate di beni ai soci
La Legge di Bilancio 2026 riapre la finestra per l’assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali.
In particolare, viene previsto quanto segue:
- imposta sostitutiva all’8% (10,5% per non le società non operative) e del 13% sulle riserve in sospensione;
- opzione per l’estromissione dal 1° gennaio al 31 maggio 2026;
- versamenti tra settembre e novembre 2026.
Il comma 1 dell’articolo 14 individua, in particolare, il perimetro di applicazione della norma:
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 2 a 6 a condizione che:
- tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025;
- o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica:
- un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento;
- un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10,5 per cento per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Valore catastale degli immobili
Il comma 3 dell’articolo 14 prevede che per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del TUR.
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, o, in alternativa, nel rispetto di quanto previsti sopra (comma 3, primo periodo, articolo 14), viene computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
Riduzione delle imposte di registro e catastali
Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 14 del disegno di Legge di Bilancio, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Modalità e scadenza di pagamento per l’imposta sostitutiva
Le società che si avvalgono della possibilità prevista dalla Legge di Bilancio 2026 devono versare:
- il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026;
- la restante parte entro il 30 novembre 2026.
Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Le regole di cui sopra si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.
I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.
Gli effetti giuridici dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegnazione agevolata beni ai soci anche nel 2026