IMU 2026, con la scadenza dell’acconto in campo i nuovi criteri per le esenzioni

Con l'acconto IMU 2026 entra in campo l'interpretazione fornita dalla Manovra sul perimetro dell'esenzione per gli enti non commerciali. Per strutture sanitarie e scuole paritarie check dei requisiti per non versare l'imposta, senza impatti sulle somme già pagate

IMU 2026, con la scadenza dell'acconto in campo i nuovi criteri per le esenzioni

La scadenza dell’acconto IMU 2026 ormai alle porte si incrocia con le novità introdotte dall’ultima Manovra.

Nello specifico, la Legge di Bilancio 2026 ha fornito una norma di interpretazione autentica sui criteri di non commercialità richiesti ai fini dell’esenzione IMU per gli ENC, come associazioni, fondazioni o enti religiosi, che svolgono attività sanitarie, assistenziali e didattiche.

Un intervento resosi necessario anche al fine di blindare i criteri per la concessione dell’esenzione dal versamento dell’IMU, alla luce delle illegittimità dichiarate dall’UE sull’ormai superata ICI, e che rappresenta una “bussola chiara” dei criteri d’applicazione.

IMU 2026, l’esenzione per gli ENC alla prova dell’interpretazione dei criteri della Manovra

Alla base dei chiarimenti forniti dalla Legge di Bilancio 2026, con i commi 853-856 dell’articolo 1, ci sono le osservazioni critiche sollevate dall’Europa in relazione alla vecchia ICI, l’“antenata” dell’IMU.

La Commissione Europea è intervenuta due volte (nel 2012 e nel 2023) dichiarando che la vecchia normativa italiana era un aiuto di Stato illegittimo, in quanto permetteva agli enti non profit di fare concorrenza sleale alle aziende private, gestendo ad esempio ospedali o scuole private che di fatto erano commerciali, ma senza pagare l’imposta sugli immobili.

Con la nuova IMU le regole sono diventate più rigide: l’esenzione spetta solo se l’attività ha natura totalmente non commerciale.

A tal fine l’interpretazione autentica fornita dalla Legge di Bilancio 2026 chiude il cerchio degli aspetti da considerare in vista della scadenza dell’acconto del 16 giugno.

Per quel che riguarda le attività sanitarie e assistenziali, l’interpretazione contenuta nei commi 853 e 854 chiarisce i casi in cui le attività di cura e assistenza (ad esempio le case di cura, i centri di accoglienza o le RSA) si considerano davvero non commerciali e quindi esenti IMU.

Due le strade, a partire dalle strutture convenzionate che esercitano attività accreditate e convenzionate con lo Stato, la Regione e il Comune. Si tratta di servizi integrati e che offrono prestazioni gratuite, per le quali l’esenzione resta garantita anche se l’utente paga il ticket o una quota di compartecipazione, come nel caso della retta dovuta alla RSA in base ai costi del SSN.

Per quel che riguarda invece le strutture private e non convenzionate, l’esenzione IMU passa dall’erogazione di servizi a titolo gratuito o previo pagamento di rette simboliche.

Su quest’ultimo punto la norma contenuta nella Legge di Bilancio 2026 fissa un tetto: la retta non può superare la metà del prezzo medio richiesto per lo stesso servizio dai concorrenti commerciali nella stessa zona.

Esenzione IMU, non conta il catasto. Tre criteri per gli immobili misti

Il comma 855 chiarisce due ulteriori aspetti operativi centrali.

In primis che non conta la categoria catastale. Non importa se l’immobile è registrato al catasto come ufficio, scuola o ospedale. Conta solo cosa si fa dentro e come lo si fa.

Per gli immobili ad uso misto, nei quali si gestisce sia assistenza gratuita che a pagamento, se le due parti sono identificabili (es. due piani diversi), l’esenzione si applica solo alla parte non commerciale.

Se gli spazi sono promiscui o usati a seconda dei giorni, l’IMU si calcola in proporzione utilizzando tre criteri: lo spazio occupato, il numero di utenti commerciali rispetto a quelli non commerciali, o il tempo (i giorni d’uso).

Per avere diritto all’esenzione, l’ente deve in ogni caso avere uno statuto che vieta la distribuzione di utili, reinveste tutto nella solidarietà e, in caso di chiusura, dona il patrimonio a un altro ente non profit.

Attività didattiche e scuole paritarie, l’esenzione IMU passa dal costo medio per studente

Il comma 856 si occupa delle scuole gestite da enti non commerciali (es. scuole cattoliche, scuole paritarie).

Per beneficiare dell’esenzione IMU, viene fissato uno specifico parametro economico: la retta media pagata dagli studenti deve essere inferiore al CMS (Costo Medio per Studente) stabilito ogni anno dal Ministero dell’Istruzione.

Semplificando, se l’ente fa pagare alle famiglie una retta che copre solo una parte del costo che lo Stato sosterrebbe per quello studente, allora l’attività è considerata “sociale” e non commerciale.

Se la retta supera invece il costo medio, scatta l’obbligo di versamento dell’IMU.

Si specifica infine che sia per le attività sanitarie che per quelle didattiche, la formulazione dei nuovi criteri non agisce sulle somme già versate a titolo di IMU: nessun rimborso spetta quindi a chi ha pagato l’imposta e ne risulta ora esentato.