Superbonus, al via dal 23 luglio 2026 la comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello per i casi in cui è ancora possibile esercitare le opzioni alternative alla detrazione
Il superbonus, seppur in maniera residuale, resta ancora operativo così come le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Dal 23 luglio 2026 prenderà il via la comunicazione per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione diretta, relativamente alle spese sostenute per l’anno in corso.
Le istruzioni e il modulo da utilizzare arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 luglio.
Superbonus 2026, dal 23 luglio le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura
Con il provvedimento del 17 luglio 2026 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e prima cessione del credito) relativamente alle spese sostenute nell’anno 2026 per gli interventi rientranti nel perimetro del Superbonus.
Il nuovo modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica saranno utilizzabili ufficialmente a decorrere dal 23 luglio 2026.
La possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2026 rappresenta una deroga restrittiva rispetto al regime ordinario.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34/2020 e dell’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11/2023, l’agevolazione per l’anno 2026 è limitata esclusivamente a specifiche fattispecie tassativamente individuate dal legislatore.
Si tratta in particolare dei lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico effettuati sugli immobili situati nei comuni del cratere del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), per i quali l’aliquota del Superbonus resta pari al 110 per cento e resta possibile monetizzare la detrazione spettante.
Le opzioni disponibili rimangono quelle stabilite dall’art. 121 del Decreto Rilancio:
- Contributo sotto forma di sconto in fattura: anticipato dal fornitore di beni e servizi, di importo non superiore al corrispettivo dovuto. Il fornitore recupera il contributo sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione spettante;
- Cessione del credito d’imposta: trasferimento del credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.
Visto di conformità e asseverazione tecnica obbligatori per le opzioni
Trattandosi di una normativa di particolare favore, ai fini dell’esercizio dell’opzione relativamente ai lavori inclusi nel superbonus per il 2026 il contribuente deve obbligatoriamente acquisire il visto di conformità, rilasciato da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) o dai CAF, al fine di attestare la sussistenza dei presupposti legali che danno diritto alla detrazione.
In aggiunta, è richiesta l’asseverazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato per gli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, al fine di certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari e la congruità delle spese sostenute.
All’interno del modello deve essere espressamente confermata l’esistenza della relativa polizza di assicurazione della responsabilità civile del tecnico.
Cessione e sconto in fattura, per il superbonus 2026 scadenza ultima il 16 marzo 2027
La comunicazione dell’opzione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata o tramite i canali telematici dell’Agenzia.
La trasmissione deve essere effettuata obbligatoriamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Per i lavori sulle parti comuni dei condomini, può provvedere all’invio sia il soggetto che rilascia il visto, sia l’amministratore di condominio o il condomino incaricato. In quest’ultimo caso, chi appone il visto ha l’obbligo di verificare e validare preventivamente i dati del visto e delle asseverazioni.
In relazione ai lavori inclusi nel superbonus per il 2026, la comunicazione deve essere inviata tassativamente entro il 16 marzo 2027 (ossia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa).
Per ulteriori dettagli, si rimanda alle istruzioni operative di seguito allegate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 2026, dal 23 luglio le nuove comunicazioni per cessione del credito e sconto in fattura