Fondi di solidarietà: dal Ministero del Lavoro le istruzioni per l’adeguamento entro il 31 dicembre

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il Ministero del lavoro tramite la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 fornisce tutti i chiarimenti in relazione all'adeguamento dei fondi di solidarietà entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del settore confluiranno nel fondo integrazione salariale dal 1° gennaio.

Fondi di solidarietà: dal Ministero del Lavoro le istruzioni per l'adeguamento entro il 31 dicembre

Fondi di solidarietà, c’è tempo fino al 31 dicembre per l’adeguamento alle disposizione della Legge di Bilancio 2022.

Questa, infatti, nel prevedere il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali ha modificato anche la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali.

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 fornisce un riepilogo di tutte le indicazioni affinché le parti sociali possano adeguarsi entro la scadenza, stipulando un apposito accordo o contratto collettivo.

In caso contrario, dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale.

Fondi di solidarietà: dal Ministero del Lavoro le istruzioni per l’adeguamento entro il 31 dicembre

Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 raccoglie tutte le indicazioni in vista della scadenza per l’adeguamento dei fondi di solidarietà alle disposizioni della Legge di Bilancio 2022, prevista per il 31 dicembre.

Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali stabilito dalla Legge n. 234/2022, infatti, riguarda anche la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali.

Questi assicurano ai lavoratori un trattamento di integrazione salariale in caso di interruzione o sospensione dell’attività, in tutti i settori non coperti dalla cassa integrazione.

La Legge di Bilancio 2022 ha concesso ai fondi già costituiti al 31 dicembre 2021 un periodo di transizione, in modo da consentire l’adeguamento alle nuove disposizioni, come illustrato anche dall’INPS nel messaggio n. 2936 dello scorso luglio.

Ministero del Lavoro - Circolare n. 20 del 21 ottobre 2022
Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Adeguamento alla legge del 30 dicembre 2021 n. 234 entro il 31 dicembre 2022.

Fondi di solidarietà: istruzioni per l’adeguamento della platea dei datori di lavoro

La novità principale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 204, lettera b), è l’eliminazione del limite minimo di 5 dipendenti oltre il quale scattava l’obbligatorietà.

L’assegno di integrazione salariale, pertanto, diventa accessibile anche per le aziende con meno di 5 dipendenti.

Il Ministero ricorda che, come disposto dalla norma, i fondi già costituiti al 31 dicembre 2021 devono allinearsi entro la fine dell’anno in corso.

In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel fondo di integrazione salariale INPS a partire dal 1° gennaio 2023, dove verranno trasferiti anche i contributi già versati o dovuti dagli stessi.

Pertanto, le parti sociali interessate per i fondi che prevedono una soglia dimensionale di accesso non conforme a quella prevista dalla normativa, dovranno stipulare appositi accordi e contratti collettivi di adeguamento per evitare di confluire nel fondo di integrazione salariale.

L’accordo collettivo va siglato entro la scadenza del 31 dicembre 2022 ed entro lo stesso termine va trasmesso al Ministero del Lavoro.

Questo poi procederà alla verifica di sostenibilità finanziaria nel medio periodo (8 anni). L’ampliamento della platea di beneficiari, infatti, potrebbe comportare una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento.

Fondi di solidarietà: istruzioni per l’adeguamento dell’assegno di integrazione salariale

Anche per quel che riguarda l’adeguamento della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, riconosciuta dai fondi di solidarietà bilaterale, bisogna rispettare la scadenza del 31 dicembre 2022.

La Legge n. 148 del 2015, articoli 26, 27 e 40, infatti stabilisce che:

“per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis.”

Inoltre, la durata della prestazione deve essere almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale utilizzata.

Datori di lavoroDurata minima che deve essere garantita dal Fondo
Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie sia straordinarie
Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;

24 mesi per causale CIGS «riorganizzazione aziendale»(anche per realizzare processi di transizione);

12 mesi per causale CIGS «crisi aziendale»;

36 mesi per causale CIGS «contratto di solidarietà»

I fondi già costituiti, pertanto, dovranno adeguarsi entro la fine dell’anno. In caso contrario i datori di lavoro, solamente per quanto riguarda l’erogazione dei trattamenti, confluiranno dal 1° gennaio nel fondo di integrazione salariale INPS.

Anche in questo caso sarà necessario stipulare accordi e contratti collettivi per adattarsi ai requisiti di causali, importo e durata e il Ministero procederà alla verifica di sostenibilità finanziaria per almeno 8 anni.

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